Diritto fallimentare
Published On: 14 Marzo 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile

Gli atti per il decreto ingiuntivo di pagamento e di consegna

Il creditore che intende conseguire, in forza di prova scritta, un titolo con cui venga ingiunto al debitore di pagare una certa somma di denaro ovvero di consegnare un determinato bene mobile deve chiedere al proprio avvocato di redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 633  e ss. c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo secondo le due formule che seguono contraddistinte in base all’oggetto e quindi:

1) Decreto ingiuntivo di pagamento

2) Decreto ingiuntivo di consegna

Non senza specificare che:

– il provvedimento ottenuto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza/sede entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione pena la sua inefficacia;

– avverso detto provvedimento il debitore può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della sua notifica;

– si intendono rispettati detti termini, in caso di notifica a mezzo posta, con il semplice invio dell’atto a mezzo posta.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto fallimentare
Published On: 14 Marzo 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

Gli atti per il decreto ingiuntivo di pagamento e di consegna

Il creditore che intende conseguire, in forza di prova scritta, un titolo con cui venga ingiunto al debitore di pagare una certa somma di denaro ovvero di consegnare un determinato bene mobile deve chiedere al proprio avvocato di redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 633  e ss. c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo secondo le due formule che seguono contraddistinte in base all’oggetto e quindi:

1) Decreto ingiuntivo di pagamento

2) Decreto ingiuntivo di consegna

Non senza specificare che:

– il provvedimento ottenuto va notificato direttamente al debitore nella sua residenza/sede entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione pena la sua inefficacia;

– avverso detto provvedimento il debitore può proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della sua notifica;

– si intendono rispettati detti termini, in caso di notifica a mezzo posta, con il semplice invio dell’atto a mezzo posta.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.