Lavoro, contestazione disciplinare inefficace se manca ricevuta di ritorno
Un dipendente del Comune di Marino si assentava dal posto di lavoro per oltre dieci giorni, senza giustificazione, di conseguenza veniva licenziato, in ossequio al dettato dell’art. 5 della L. 604/1966. La contestazione disciplinare veniva inviata con raccomandata a/r al dipendente ed egli impugnava il licenziamento davanti al Tribuna di Velletri, rilevando che il Comune non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, né l’attestazione di compiuta giacenza, pertanto la notifica non poteva dirsi completa ed esatta.
Nei primi due gradi di giudizio il lavoratore non aveva avuto successo, e la Corte d’appello di Roma, pur ritenendo che non vi era prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, affermava che “poteva presumersi l’arrivo del plico postale al destinatario nei due giorni successivi; era stato rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare; il Comune di Marino aveva prodotto la documentazione attestante il protrarsi dell’assenza ingiustificata”, ma i giudici della Cassazione, con sentenza del 21 giugno 2016 n. 12822, si sono pronunciati in senso contrario, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello.
Infatti, per la Suprema Corte, mancando l’avviso di ricevimento, si verifica una situazione di incertezza sul corso che ha avuto la notifica; non solo, nel grado di appello sarebbe stata opportuna una verifica della compiuta giacenza della raccomandata, anziché dedurre la mera incompletezza del procedimento di notifica ed applicare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Considerare perfetta la notifica sulla base della certezza della spedizione e del buon funzionamento del servizio postale sarebbe dunque superficiale e lederebbe il diritto del lavoratore ad essere informato dell’avvenuto licenziamento.
La pronuncia si conforma, peraltro, ad una radicata giurisprudenza.
Flavia Lucchetti
Lavoro, contestazione disciplinare inefficace se manca ricevuta di ritorno
Un dipendente del Comune di Marino si assentava dal posto di lavoro per oltre dieci giorni, senza giustificazione, di conseguenza veniva licenziato, in ossequio al dettato dell’art. 5 della L. 604/1966. La contestazione disciplinare veniva inviata con raccomandata a/r al dipendente ed egli impugnava il licenziamento davanti al Tribuna di Velletri, rilevando che il Comune non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, né l’attestazione di compiuta giacenza, pertanto la notifica non poteva dirsi completa ed esatta.
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Infatti, per la Suprema Corte, mancando l’avviso di ricevimento, si verifica una situazione di incertezza sul corso che ha avuto la notifica; non solo, nel grado di appello sarebbe stata opportuna una verifica della compiuta giacenza della raccomandata, anziché dedurre la mera incompletezza del procedimento di notifica ed applicare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. Considerare perfetta la notifica sulla base della certezza della spedizione e del buon funzionamento del servizio postale sarebbe dunque superficiale e lederebbe il diritto del lavoratore ad essere informato dell’avvenuto licenziamento.
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