Published On: 24 Settembre 2016Categories: Articoli, Diritto civile, Ettore Salvatore Masullo, Locazioni e condominio

Lavori condominiali, impresa e direttore lavori coobbligati

Con la sentenza n. 18521 depositata in data 21 settembre 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza della responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori per il risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione di lavori condominiali.

Nel caso di specie, un condominio conveniva in giudizio un’impresa individuale, cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, insieme al direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. In primo e secondo grado i Giudici condannavano il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice al risarcimento del danno in solido.

Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di gravame del ricorso del direttore dei lavori infondati ed ha confermato la sentenza pronunciata in Corte d’Appello. I Giudici della Corte hanno fondato la loro decisione rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di contratti d’appalto, nello specifico: “qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempienti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.

Gli Ermellini ricordano infatti che la solidarietà fra coobbligatitrova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).

Dott. Ettore Salvatore Masullo

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Lavori condominiali, impresa e direttore lavori coobbligati

Con la sentenza n. 18521 depositata in data 21 settembre 2016 la Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza della responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori per il risarcimento del danno derivante dalla cattiva esecuzione di lavori condominiali.

Nel caso di specie, un condominio conveniva in giudizio un’impresa individuale, cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, insieme al direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere. In primo e secondo grado i Giudici condannavano il direttore dei lavori e l’impresa appaltatrice al risarcimento del danno in solido.

Chiamata a pronunciarsi sulla vicenda la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di gravame del ricorso del direttore dei lavori infondati ed ha confermato la sentenza pronunciata in Corte d’Appello. I Giudici della Corte hanno fondato la loro decisione rifacendosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di contratti d’appalto, nello specifico: “qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempienti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono in solido dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.

Gli Ermellini ricordano infatti che la solidarietà fra coobbligatitrova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).

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