Lavoratrice critica la sua azienda: illegittimo il licenziamento
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 996/2017, depositata il 17 gennaio, si è pronunciata sul diritto di critica esercitato da un lavoratore nei confronti della propria azienda.
Nel caso di specie una lavoratrice veniva licenziata a causa delle dichiarazioni contenute in un esposto presentato dalla stessa presso la Procura di Velletri e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui accusava duramente la sua azienda “ perché, malgrado fosse in continua crescita economica, aveva fatto ricorso impropriamente a procedure di CIGS e di mobilità realizzando gli estremi di una truffa a danno dello stato”; successivamente l’azienda, reputando il comportamento della lavoratrice diffamatorio, ha licenziato la stessa.
La donna dunque, ha convenuto in giudizio la società affinché fosse dichiarato illegittimo il licenziamento subito in quanto privo di giusta causa ed ha ottenuto una vittoria sia in primo che in secondo grado.
La società ha impugnato la decisione dei Giudici della Corte d’Appello proponendo ricorso in Cassazione; fra i motivi alla base del siffatto ricorso la società lamentava il fatto che quanto detto dalla lavoratrice ha oltrepassato il limite della libertà di critica di cui all’art. 21 della Costituzione e ha altresì arrecato pesanti danni all’immagine della stessa.
La società ha evidenziato come il comportamento tenuto dalla donna sia andato contro quelli che sono i doveri di fedeltà e diligenza che un lavoratore dovrebbe rispettare e contro il rapporto di fiducia che dovrebbe essere alla base di un qualsivoglia rapporto di lavoro.
A tal proposito, la Suprema Corte ha specificato che “l’obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Nel caso di specie, la donna ha sottoscritto un esposto in cui ha criticato duramente fatti già noti e divulgati dalla stampa e pertanto rientranti nei limiti entro cui si può parlare ancora di diritto di critica e non di diffamazione. I Magistrati della Corte di Cassazione hanno dunque ritenuto corrette la decisione dei Giudici della Corte d’Appello, rigettando quindi il ricorso e ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice. Dott. ssa Carmela Giovannini
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La donna dunque, ha convenuto in giudizio la società affinché fosse dichiarato illegittimo il licenziamento subito in quanto privo di giusta causa ed ha ottenuto una vittoria sia in primo che in secondo grado.
La società ha impugnato la decisione dei Giudici della Corte d’Appello proponendo ricorso in Cassazione; fra i motivi alla base del siffatto ricorso la società lamentava il fatto che quanto detto dalla lavoratrice ha oltrepassato il limite della libertà di critica di cui all’art. 21 della Costituzione e ha altresì arrecato pesanti danni all’immagine della stessa.
La società ha evidenziato come il comportamento tenuto dalla donna sia andato contro quelli che sono i doveri di fedeltà e diligenza che un lavoratore dovrebbe rispettare e contro il rapporto di fiducia che dovrebbe essere alla base di un qualsivoglia rapporto di lavoro.
A tal proposito, la Suprema Corte ha specificato che “l’obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell’obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Nel caso di specie, la donna ha sottoscritto un esposto in cui ha criticato duramente fatti già noti e divulgati dalla stampa e pertanto rientranti nei limiti entro cui si può parlare ancora di diritto di critica e non di diffamazione. I Magistrati della Corte di Cassazione hanno dunque ritenuto corrette la decisione dei Giudici della Corte d’Appello, rigettando quindi il ricorso e ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice. Dott. ssa Carmela Giovannini
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