Published On: 17 Settembre 2016Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, Formulario, Formulario Civile

L'atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice

In corso di causa il giudice può ritenere che il processo si svolga anche nei confronti di un terzo e in tal caso ne ordina la chiamata in causa con le modalità di cui agli art. 270 e 163 c.p.c. La ragione che giustifica l’eventuale ordine di chiamata in causa del terzo da parte del giudice è la comunanza di causa, cioè l’esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e quella delle originarie parti in causa.

La formula è la seguente: atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice.

Non senza segnalare che:

  • Circa i poteri per proporre la citazione di chiamata, una parte della dottrina ritiene che non occorra una nuova procura al difensore, tuttavia per evitare contestazioni, è opportuno inserirla.
  • La chiamata in causa deve essere effettuata mediante citazione ad opera della parte più diligente, che coinciderà, normalmente, con la parte che ha interesse a evitare la cancellazione della causa al ruolo.
  • L’intervento jussu judicis può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nell’ambito del giudizio di primo grado. Come intuibile l’ordine è soggetto esclusivamente alla valutazione del magistrato e non può essere usato come espediente per superare l’eventuale decadenza (ex art. 269 c.p.c.) in cui può essere intervenuta la parte che quindi – non potendo più legittimamente chiamare in causa il terzo – sollecita l’intervento del giudice.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 17 Settembre 2016Categories: Articoli, Ettore Salvatore Masullo, Formulario, Formulario CivileBy

L'atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice

In corso di causa il giudice può ritenere che il processo si svolga anche nei confronti di un terzo e in tal caso ne ordina la chiamata in causa con le modalità di cui agli art. 270 e 163 c.p.c. La ragione che giustifica l’eventuale ordine di chiamata in causa del terzo da parte del giudice è la comunanza di causa, cioè l’esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e quella delle originarie parti in causa.

La formula è la seguente: atto di chiamata in causa di terzo su ordine del Giudice.

Non senza segnalare che:

  • Circa i poteri per proporre la citazione di chiamata, una parte della dottrina ritiene che non occorra una nuova procura al difensore, tuttavia per evitare contestazioni, è opportuno inserirla.
  • La chiamata in causa deve essere effettuata mediante citazione ad opera della parte più diligente, che coinciderà, normalmente, con la parte che ha interesse a evitare la cancellazione della causa al ruolo.
  • L’intervento jussu judicis può essere disposto dal giudice in qualsiasi momento, ma solo nell’ambito del giudizio di primo grado. Come intuibile l’ordine è soggetto esclusivamente alla valutazione del magistrato e non può essere usato come espediente per superare l’eventuale decadenza (ex art. 269 c.p.c.) in cui può essere intervenuta la parte che quindi – non potendo più legittimamente chiamare in causa il terzo – sollecita l’intervento del giudice.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.