L'archiviazione per particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte, con la sentenza n. 45630 depositata il 4 ottobre 2017, ribadiva il principio di diritto secondo il quale “Al GIP è inibita l’archiviazione sulla base del riconoscimento della lieve tenuità del fatto laddove non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso da parte del PM”.
Il G.I.P. di Verona emetteva ordinanza di archiviazione rilevando la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. nei riguardi di un soggetto indagato per aver commesso il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone” ex art. 393 c.p.
Avverso il provvedimento di archiviazione proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione il legale delle persone offese eccependo la violazione del principio del contraddittorio.
La difesa, a sostegno del motivo di gravame dedotto, rilevava come il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione formulata, non avesse invocato la particolare tenuità del fatto non consentendo dunque ai ricorrenti di interloquire sul punto.
Gli Ermellini condividevano quanto dalla difesa eccepito in ossequio ad un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale “se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti” (Cass. pen. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte annullava senza rinvio l’ordinanza di archiviazione impugnata disponendo di guisa la trasmissione degli atti al tribunale.
Dott. Marco Conti
L'archiviazione per particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte, con la sentenza n. 45630 depositata il 4 ottobre 2017, ribadiva il principio di diritto secondo il quale “Al GIP è inibita l’archiviazione sulla base del riconoscimento della lieve tenuità del fatto laddove non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso da parte del PM”.
Il G.I.P. di Verona emetteva ordinanza di archiviazione rilevando la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. nei riguardi di un soggetto indagato per aver commesso il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone” ex art. 393 c.p.
Avverso il provvedimento di archiviazione proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione il legale delle persone offese eccependo la violazione del principio del contraddittorio.
La difesa, a sostegno del motivo di gravame dedotto, rilevava come il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione formulata, non avesse invocato la particolare tenuità del fatto non consentendo dunque ai ricorrenti di interloquire sul punto.
Gli Ermellini condividevano quanto dalla difesa eccepito in ossequio ad un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale “se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti” (Cass. pen. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016).
Alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte annullava senza rinvio l’ordinanza di archiviazione impugnata disponendo di guisa la trasmissione degli atti al tribunale.
Dott. Marco Conti
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