Diritto civile
Published On: 28 Agosto 2012Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile, Tutela dei consumatori

L’annullamento del fermo amministrativo

Il preavviso di fermo amministrativo è l’atto immediatamente precedente all’iscrizione di una misura cautelare vera e propria – il fermo amministrativo – ed è inoltre l’ultimo atto conoscibile prima dell’esecuzione di detta misura, che prima viene iscritta al Pubblico Registro automobilistico alla stregua di un’ipoteca, e solo successivamente comunicata al destinatario.

La sentenza in oggetto evidenzia come questo strumento, teso ad ottenere il recupero di un credito da parte dell’amministrazione, non sia applicabile già a far data dal luglio 2004 quando, all’esito delle decisioni del Tribunale Amministrativo del Lazio – sez. II, n. 3402, del 23 giugno 2004 confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004 il preavviso di fermo amministrativo, l’Agenzia delle Entrate con propria circolare invitato gli Enti di riscossione ad adottare le iniziative necessarie ad assicurare il recupero dei crediti iscritti a ruolo a carico dei debitori morosi, utilizzando tutte le altre procedure di riscossione coattiva.

A tal proposito l’Agenzia informava che le aziende concessionarie avrebbero potuto ricorrere ad un nuovo strumento d’azione in sede di riscossione: infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004), è stato ultimato l’iter procedimentale necessario per consentire ai concessionari di avvalersi degli istituti vendite giudiziarie per l’asporto, la custodia e la vendita all’asta dei beni mobili pignorati.

Il giudice di Pace Di Roma ha correttamente evidenziato che il concessionario a fronte di un debitore moroso non può più colpire con il fermo del veicolo.

Sentenza n. 6902/2010 Giudice di Pace di Roma Sez. V Dott.ssa Conocchiella

 

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Il preavviso di fermo amministrativo è l’atto immediatamente precedente all’iscrizione di una misura cautelare vera e propria – il fermo amministrativo – ed è inoltre l’ultimo atto conoscibile prima dell’esecuzione di detta misura, che prima viene iscritta al Pubblico Registro automobilistico alla stregua di un’ipoteca, e solo successivamente comunicata al destinatario.

La sentenza in oggetto evidenzia come questo strumento, teso ad ottenere il recupero di un credito da parte dell’amministrazione, non sia applicabile già a far data dal luglio 2004 quando, all’esito delle decisioni del Tribunale Amministrativo del Lazio – sez. II, n. 3402, del 23 giugno 2004 confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004 il preavviso di fermo amministrativo, l’Agenzia delle Entrate con propria circolare invitato gli Enti di riscossione ad adottare le iniziative necessarie ad assicurare il recupero dei crediti iscritti a ruolo a carico dei debitori morosi, utilizzando tutte le altre procedure di riscossione coattiva.

A tal proposito l’Agenzia informava che le aziende concessionarie avrebbero potuto ricorrere ad un nuovo strumento d’azione in sede di riscossione: infatti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 giugno 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004), è stato ultimato l’iter procedimentale necessario per consentire ai concessionari di avvalersi degli istituti vendite giudiziarie per l’asporto, la custodia e la vendita all’asta dei beni mobili pignorati.

Il giudice di Pace Di Roma ha correttamente evidenziato che il concessionario a fronte di un debitore moroso non può più colpire con il fermo del veicolo.

Sentenza n. 6902/2010 Giudice di Pace di Roma Sez. V Dott.ssa Conocchiella

 

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