L'adesione ad invito a concludere convenzione di negoziazione assistita
L’adesione all’invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita formulato dalla controparte, rappresenta il primo vero passo verso la conciliazione della controversia pendente tra due soggetti.
L’adesione in parola costituisce, in effetti, l’impegno a porre in essere una convenzione negoziale caratterizzata dalla buona fede e dalla lealtà reciproche.
Il termine entro il quale aderire all’invito così formulato è di trenta giorni dal momento in cui la parte verso cui sia rivolto, venga a conoscenza dello stesso.
Non senza segnalare che:
- L’art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, attribuisce alla convenzione di negoziazione assistita il ruolo di condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei seguenti casi:
- Giudizi di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- Pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000 (al di fuori dei casi in cui sia previsto il tentativo di mediazione obbligatoria, per come previsto dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010).
In queste ipotesi la parte, tramite il proprio procuratore, deve invitare l’altra parte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
L’adesione all’invito così come il rifiuto, espresso o tacito, di aderire all’invito alla stipula della convenzione entro trenta giorni dalla sua ricezione fanno sì che, in tutti i casi in cui l’esperimento del procedimento negoziale suddetto sia considerato condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, la condizione si consideri avverata.
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L’adesione all’invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita formulato dalla controparte, rappresenta il primo vero passo verso la conciliazione della controversia pendente tra due soggetti.
L’adesione in parola costituisce, in effetti, l’impegno a porre in essere una convenzione negoziale caratterizzata dalla buona fede e dalla lealtà reciproche.
Il termine entro il quale aderire all’invito così formulato è di trenta giorni dal momento in cui la parte verso cui sia rivolto, venga a conoscenza dello stesso.
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- Pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000 (al di fuori dei casi in cui sia previsto il tentativo di mediazione obbligatoria, per come previsto dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. 28/2010).
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