La riforma penale è legge
Ricorrendo nuovamente alla fiducia il Governo è riuscito ad approvare la riforma penale. Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo. Vediamone alcune.
Nei reati perseguibili a querela è stata prevista la possibilità che il giudice possa dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
E’ stato previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
Per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) il termine della prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorrerà dall’acquisizione della notizia di reato).
Il termine di prescrizione resterà sospeso dal giorno del deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
Stesso discorso per la sentenza di appello, dove il termine rimarrà sospeso fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
I periodi di sospensione di cui sopra verranno computati ai fini della prescrizione del reato in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p.
Anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
Infine l’interruzione della prescrizione non potrà comunque comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
Prof. Avv. Sergio Scicchitano
La riforma penale è legge
Ricorrendo nuovamente alla fiducia il Governo è riuscito ad approvare la riforma penale. Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo. Vediamone alcune.
Nei reati perseguibili a querela è stata prevista la possibilità che il giudice possa dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed abbia eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
E’ stato previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
Per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) il termine della prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorrerà dall’acquisizione della notizia di reato).
Il termine di prescrizione resterà sospeso dal giorno del deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
Stesso discorso per la sentenza di appello, dove il termine rimarrà sospeso fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
I periodi di sospensione di cui sopra verranno computati ai fini della prescrizione del reato in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p.
Anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
Infine l’interruzione della prescrizione non potrà comunque comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
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