LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA
Ai sensi dell’art. 2903 c.c. l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell’atto dispositivo, con la conseguenza che l’atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile.
Si registra che la decorrenza del termine di prescrizione si avvia non già dall’incerto e soggettivo momento in cui il diritto può essere fatto valere e/o il momento in cui il creditore viene a conoscenza dell’esistenza di un atto di disposizione e della possibilità di procedere alla revoca dello stesso, bensì dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l’atto revocando.
In tema di azione revocatoria, quindi, non sembra operare in alcun modo il principio di cui all’art. 2935 c.c., il quale sancisce che la prescrizione decorre dal momento in cui ‘il diritto può essere fatto valere’, ma vale la data in cui l’atto di disposizione è stato compiuto.
A sostegno di tale tesi vi è la pronuncia della Cassazione che, nella Sentenza n. 11451/2003, dichiara che a poter incidere sul decorso della prescrizione siano solamente gli impedimenti di natura legale, cioè quelli espressamente previsti dalla Legge, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
Infatti, secondo l’orientamento costante della Cassazione la disposizione contenuta nell’articolo 2935 c.c. si riferisce “alla sola possibilità legale dell’esercizio del diritto, mentre non influisce sul decorso della prescrizione l’impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare – un semplice impedimento soggettivo – quale l’ignoranza del danneggiato sull’identità della persona obbligata a risarcire i danni”. (Cass. Civile III sez 23 luglio 2003 n. 11451).
A dare maggior supporto a questa tesi è stata un’altra sentenza della Suprema Corte – più precisamente la n.10828/2015 – la quale ha sancito che “l’impossibilità di fare valere il diritto alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, nel fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo ritardo”. (Cass. Civile sez lav. 26 maggio 2015, n.10828).
In linea generale, l’istituto della prescrizione dell’azione revocatoria è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare la certezza dei rapporti giuridici; di conseguenza, qualora venisse data la possibilità a ciascun creditore di impugnare l’atto ogni qualvolta ne dovesse venire a conoscenza, il debitore si troverebbe in una posizione di incertezza costante.
Come è stato precedentemente detto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito alla fattispecie in questione ed ha più volte sostenuto la tesi secondo cui possono incidere sul decorso della prescrizione solo ed esclusivamente gli impedimenti di natura legale, cioè quelli espressamente previsti dalla Legge, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
Dott.ssa Ylenia Izzo
Dott. Giuseppe Edoardo Tarabuso
Fonte foto: database freepik
LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA
Ai sensi dell’art. 2903 c.c. l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell’atto dispositivo, con la conseguenza che l’atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile.
Si registra che la decorrenza del termine di prescrizione si avvia non già dall’incerto e soggettivo momento in cui il diritto può essere fatto valere e/o il momento in cui il creditore viene a conoscenza dell’esistenza di un atto di disposizione e della possibilità di procedere alla revoca dello stesso, bensì dalla data oggettiva nella quale è stato posto in essere l’atto revocando.
In tema di azione revocatoria, quindi, non sembra operare in alcun modo il principio di cui all’art. 2935 c.c., il quale sancisce che la prescrizione decorre dal momento in cui ‘il diritto può essere fatto valere’, ma vale la data in cui l’atto di disposizione è stato compiuto.
A sostegno di tale tesi vi è la pronuncia della Cassazione che, nella Sentenza n. 11451/2003, dichiara che a poter incidere sul decorso della prescrizione siano solamente gli impedimenti di natura legale, cioè quelli espressamente previsti dalla Legge, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
Infatti, secondo l’orientamento costante della Cassazione la disposizione contenuta nell’articolo 2935 c.c. si riferisce “alla sola possibilità legale dell’esercizio del diritto, mentre non influisce sul decorso della prescrizione l’impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare – un semplice impedimento soggettivo – quale l’ignoranza del danneggiato sull’identità della persona obbligata a risarcire i danni”. (Cass. Civile III sez 23 luglio 2003 n. 11451).
A dare maggior supporto a questa tesi è stata un’altra sentenza della Suprema Corte – più precisamente la n.10828/2015 – la quale ha sancito che “l’impossibilità di fare valere il diritto alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, nel fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo ritardo”. (Cass. Civile sez lav. 26 maggio 2015, n.10828).
In linea generale, l’istituto della prescrizione dell’azione revocatoria è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di tutelare la certezza dei rapporti giuridici; di conseguenza, qualora venisse data la possibilità a ciascun creditore di impugnare l’atto ogni qualvolta ne dovesse venire a conoscenza, il debitore si troverebbe in una posizione di incertezza costante.
Come è stato precedentemente detto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa in merito alla fattispecie in questione ed ha più volte sostenuto la tesi secondo cui possono incidere sul decorso della prescrizione solo ed esclusivamente gli impedimenti di natura legale, cioè quelli espressamente previsti dalla Legge, con la conseguenziale irrilevanza delle cause ostative di altra natura, quali ad esempio, quelle meramente personali.
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