La nuova frontiera delle dimissioni telematiche
Con Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016, si è proceduto a dettare una specifica disciplina circa le novellate modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previste dal D.M. del 15 dicembre 2015, pubblicato in G.U. in data 11 gennaio 2016, in attuazione del disposto di cui al comma 3 del d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015.
La nuova disciplina normativa, applicabile alle dimissioni comunicate successivamente al 12 marzo 2016, ha come fine quello di evitare il fenomeno delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco”, imponendo al lavoratore di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per via telematica, a mezzo di appositi moduli messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).
Nell’ipotesi in cui, infatti, il lavoratore dimettente, venisse meno a tale onere, il datore di lavoro dovrà invitare lo stesso a compilare ed a presentare il suddetto modulo, pena l’inefficacia delle dimissioni medesime.
Rimane comunque fermo l’obbligo di preavviso in capo al lavoratore, con la conseguenza che, nel caso contrario, stante l’efficacia immediata delle dimissioni, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dell’eventuale danno cagionato al datore di lavoro.
Si specifica inoltre che il lavoratore ha la possibilità di procedere, entro il termine di sette giorni dalla presentazione del modulo di dimissioni, alla revoca delle stesse.
La nuova disciplina, inoltre, si estende a tutti i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione soltanto delle seguenti fattispecie:
- Rapporto di lavoro domestico;
- Recesso durante il periodo di prova;
- Dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dal padre o dalla madre, in quanto lavoratori, nei primi tre anni di vita della prole, che dovranno essere sottoposte a convalida da parte della Direzione del Lavoro Territoriale competente;
- Dimissioni o risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro marittimo, nella misura in cui, in tal caso, si applica la disciplina normativa speciale prevista dal Codice della Navigazione;
- Rapporti di lavoro alle dipendenza delle Pubbliche Amministrazioni.
La Circolare Ministeriale in discorso, definito l’ambito di applicabilità della suddetta disciplina, procede con l’illustrare i punti chiave del sopramenzionato Decreto Ministeriale di attuazione del 15 dicembre 2015, incentrando l’attenzione tanto sull’adozione del modulo di comunicazione delle dimissioni volontarie o di revoca delle medesime, quanto sulle specifiche modalità di trasmissione ai soggetti competenti, quali i datori di lavoro o le Direzioni Territoriali del Lavoro Competenti.
Si conclude infine evidenziando come per i datori di lavoro, che alterino i moduli mediante i quali i lavoratori esprimono la volontà di interrompere il rapporto di lavoro, siano previste sanzioni amministrative, il cui accertamento e la cui irrogazione rientra nella competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
La nuova frontiera delle dimissioni telematiche
Con Circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016, si è proceduto a dettare una specifica disciplina circa le novellate modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previste dal D.M. del 15 dicembre 2015, pubblicato in G.U. in data 11 gennaio 2016, in attuazione del disposto di cui al comma 3 del d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015.
La nuova disciplina normativa, applicabile alle dimissioni comunicate successivamente al 12 marzo 2016, ha come fine quello di evitare il fenomeno delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco”, imponendo al lavoratore di comunicare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per via telematica, a mezzo di appositi moduli messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).
Nell’ipotesi in cui, infatti, il lavoratore dimettente, venisse meno a tale onere, il datore di lavoro dovrà invitare lo stesso a compilare ed a presentare il suddetto modulo, pena l’inefficacia delle dimissioni medesime.
Rimane comunque fermo l’obbligo di preavviso in capo al lavoratore, con la conseguenza che, nel caso contrario, stante l’efficacia immediata delle dimissioni, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dell’eventuale danno cagionato al datore di lavoro.
Si specifica inoltre che il lavoratore ha la possibilità di procedere, entro il termine di sette giorni dalla presentazione del modulo di dimissioni, alla revoca delle stesse.
La nuova disciplina, inoltre, si estende a tutti i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione soltanto delle seguenti fattispecie:
- Rapporto di lavoro domestico;
- Recesso durante il periodo di prova;
- Dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dal padre o dalla madre, in quanto lavoratori, nei primi tre anni di vita della prole, che dovranno essere sottoposte a convalida da parte della Direzione del Lavoro Territoriale competente;
- Dimissioni o risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro marittimo, nella misura in cui, in tal caso, si applica la disciplina normativa speciale prevista dal Codice della Navigazione;
- Rapporti di lavoro alle dipendenza delle Pubbliche Amministrazioni.
La Circolare Ministeriale in discorso, definito l’ambito di applicabilità della suddetta disciplina, procede con l’illustrare i punti chiave del sopramenzionato Decreto Ministeriale di attuazione del 15 dicembre 2015, incentrando l’attenzione tanto sull’adozione del modulo di comunicazione delle dimissioni volontarie o di revoca delle medesime, quanto sulle specifiche modalità di trasmissione ai soggetti competenti, quali i datori di lavoro o le Direzioni Territoriali del Lavoro Competenti.
Si conclude infine evidenziando come per i datori di lavoro, che alterino i moduli mediante i quali i lavoratori esprimono la volontà di interrompere il rapporto di lavoro, siano previste sanzioni amministrative, il cui accertamento e la cui irrogazione rientra nella competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]