L'attestazione di conformità della copia cartacea agli atti notificati via PEC
L’art. 9 comma 1-bis della Legge n. 53/1994 ha attribuito al difensore il potere di estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna relativi alla notifica a mezzo pec di atti e provvedimenti e di attestarne la loro conformità ai documenti informatici da cui sono tratti al fine del loro deposito in udienza, a tal fine la copia analogica di detti atti, provvedimenti, messaggi pec e ricevute deve essere accompagnata dalla formula che segue:
– Attestazione conformità atti notificati a mezzo pec.
Non senza segnalare che il deposito cartaceo della prova della notifica a mezzo pec è ammissibile solo quando non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis della Legge n. 53 del 1994.
L'attestazione di conformità della copia cartacea agli atti notificati via PEC
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– Attestazione conformità atti notificati a mezzo pec.
Non senza segnalare che il deposito cartaceo della prova della notifica a mezzo pec è ammissibile solo quando non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis della Legge n. 53 del 1994.
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