Il testamento olografo
Ai sensi dell’art. 601 del Codice Civile, le forme ordinarie di testamento sono il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto, oppure il testamento olografo, che può essere redatto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– il testamento olografo deve essere redatto, datato e sottoscritto dal testatore di proprio pugno;
– il testamento pubblico è redatto dal notaio, in presenza di due testimoni e del testatore, sulla base delle dichiarazioni di volontà rese da quest’ultimo;
– il testamento segreto è il testamento scritto dal testatore o da un terzo, consegnato personalmente al notaio, il quale redige verbale di ricevimento.
La formula pubblicata è una formula tipo che prevede anche la destinazione della legittima (ovvero la quota di eredità stabilita per legge in favore di alcuni successori), comunque non necessaria ai fini della validità del testamento.
Il testamento olografo
Ai sensi dell’art. 601 del Codice Civile, le forme ordinarie di testamento sono il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico o segreto, oppure il testamento olografo, che può essere redatto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– il testamento olografo deve essere redatto, datato e sottoscritto dal testatore di proprio pugno;
– il testamento pubblico è redatto dal notaio, in presenza di due testimoni e del testatore, sulla base delle dichiarazioni di volontà rese da quest’ultimo;
– il testamento segreto è il testamento scritto dal testatore o da un terzo, consegnato personalmente al notaio, il quale redige verbale di ricevimento.
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