Diritto fallimentare
Published On: 6 Giugno 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile

La formula della settimana: il ricorso per divorzio congiunto

Il Procuratore che riceve il mandato congiunto dei coniugi di ottenere una sentenza di divorzio deve predisporre un ricorso secondo la formula che segue:

Ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile ovvero per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non senza segnalare che:

– I coniugi possono presentare il suddetto ricorso solo dopo aver vissuto ininterrottamente per tre anni dal giorno in cui sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione propedeutico alla pronuncia di separazione;

– I coniugi sono obbligati nuovamente a comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale Competente per il tentativo di conciliazione;

– Il Tribunale, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, pronuncia in camera di consiglio sentenza di divorzio, che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere trascritta dall’ufficiale di stato civile nel registro degli atti di matrimonio.

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Published On: 6 Giugno 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

La formula della settimana: il ricorso per divorzio congiunto

Il Procuratore che riceve il mandato congiunto dei coniugi di ottenere una sentenza di divorzio deve predisporre un ricorso secondo la formula che segue:

Ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile ovvero per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non senza segnalare che:

– I coniugi possono presentare il suddetto ricorso solo dopo aver vissuto ininterrottamente per tre anni dal giorno in cui sono comparsi dinanzi il Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione propedeutico alla pronuncia di separazione;

– I coniugi sono obbligati nuovamente a comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale Competente per il tentativo di conciliazione;

– Il Tribunale, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, pronuncia in camera di consiglio sentenza di divorzio, che ha efficacia di titolo esecutivo e deve essere trascritta dall’ufficiale di stato civile nel registro degli atti di matrimonio.

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