Diritto fallimentare
Published On: 11 Gennaio 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile

La formula della settimana: aggiornato l'atto di pignoramento verso terzi

Con il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n. 162  pubblicata in G.U. il 10.11.2014, il Governo ha introdotto importanti novità sulle procedure esecutive ed in particolare sulla disciplina del pignoramento presso terzi in vigore dall’11.12.2014 secondo la formula che segue:

Atto di pignoramento presso terzi aggiornato all’11.12.2014.

Non senza specificare che la competenza per territorio di tale azione esecutiva è individuata oggi, a seguito della riforma, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha sede il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatto salvo il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, ove, in tal caso, sarà competente il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Diritto fallimentare
Published On: 11 Gennaio 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

La formula della settimana: aggiornato l'atto di pignoramento verso terzi

Con il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014, n. 162  pubblicata in G.U. il 10.11.2014, il Governo ha introdotto importanti novità sulle procedure esecutive ed in particolare sulla disciplina del pignoramento presso terzi in vigore dall’11.12.2014 secondo la formula che segue:

Atto di pignoramento presso terzi aggiornato all’11.12.2014.

Non senza specificare che la competenza per territorio di tale azione esecutiva è individuata oggi, a seguito della riforma, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c., nel luogo in cui ha sede il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatto salvo il caso in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, ove, in tal caso, sarà competente il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo.

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.