Ipoteca: è ammissibile anche su beni facenti parte di un fondo patrimoniale
La Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con l’ordinanza n. 1806 del 24.01.2018, è intervenuta in materia di riscossione coattiva delle imposte, dichiarando la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo qualora vegano rispettate le condizioni di cui all’art. 170 c.c. e ritenendo che gravi sul debitore il relativo onere probatorio.
La ricorrente, Equitalia Servizi Riscossione S.p.A., proponeva ricorso per Cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 170 c.c., avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, con la quale le non veniva riconosciuto il diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei contribuenti non avendo provato, nelle more del giudizio, né che le imposte per cui agiva fossero relative a redditi prodotti dai beni facenti parte di un fondo patrimoniale né la sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 170 c.c..
In merito, tale norma prevede espressamente che L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in tal modo il creditore può agire esecutivamente solamente per riscuotere debiti che sia consapevole derivare da obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero, se estranei a tali bisogni, solo qualora non era a conoscenza di tale estraneità.
Alla luce di tale disposto, la Suprema Corte ha ritenuto, in materia di fondo patrimoniale, che il criterio in base al quale si possa comprendere quale sia il debito per il quale il creditore possa agire esecutivamente, deve rinvenirsi non nella natura propria dell’obbligazione, se attinente ovvero estranea alle esigenze familiari, quanto piuttosto nella relazione intercorrente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni familiari e che tale nesso deve essere oggetto di accertamento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
La Corte continua statuendo, in relazione all’onere della prova, l’ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale solamente qualora siano rispettate le suddette condizioni previste dall’art. 170 c.c. e solo qualora, ove il debitore voglia avvalersi del regime di impignorabilità dei beni del fondo, lo stesso dia prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia ovvero della consapevolezza del creditore in merito, gravando quindi unicamente sul debitore tale onere probatorio.
Essendosi la Commissione Tributaria Regionale discostata da tali principi, la Corte di Cassazione ha accolto il suddetto ricorso ed ha cassato la sentenza rinviando il giudizio alla CTR.
Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini
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La ricorrente, Equitalia Servizi Riscossione S.p.A., proponeva ricorso per Cassazione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 170 c.c., avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, con la quale le non veniva riconosciuto il diritto a procedere esecutivamente nei confronti dei contribuenti non avendo provato, nelle more del giudizio, né che le imposte per cui agiva fossero relative a redditi prodotti dai beni facenti parte di un fondo patrimoniale né la sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 170 c.c..
In merito, tale norma prevede espressamente che L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, in tal modo il creditore può agire esecutivamente solamente per riscuotere debiti che sia consapevole derivare da obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero, se estranei a tali bisogni, solo qualora non era a conoscenza di tale estraneità.
Alla luce di tale disposto, la Suprema Corte ha ritenuto, in materia di fondo patrimoniale, che il criterio in base al quale si possa comprendere quale sia il debito per il quale il creditore possa agire esecutivamente, deve rinvenirsi non nella natura propria dell’obbligazione, se attinente ovvero estranea alle esigenze familiari, quanto piuttosto nella relazione intercorrente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni familiari e che tale nesso deve essere oggetto di accertamento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria.
La Corte continua statuendo, in relazione all’onere della prova, l’ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di un fondo patrimoniale solamente qualora siano rispettate le suddette condizioni previste dall’art. 170 c.c. e solo qualora, ove il debitore voglia avvalersi del regime di impignorabilità dei beni del fondo, lo stesso dia prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia ovvero della consapevolezza del creditore in merito, gravando quindi unicamente sul debitore tale onere probatorio.
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