Published On: 22 Aprile 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Elio Pino

Invalidità permanente, l'accertamento non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante

“L’accertamento di un’invalidità permanente in capo al danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per menomazione della capacità di lavoro”.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sez VI con la sentenza n. 8838 del 2018.

La sentenza in oggetto ha preso avvio dalle doglianze di D.P. il quale, a seguito di un sinistro stradale, ha adito il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un importo pari a euro 770.589,49.

Il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda condannando i convenuti R.N. e Milano Assicurazioni, in solido, al pagamento di una somma notevolmente inferiore pari ad euro 64.476,16 in favore dell’attore a titolo di risarcimento del danno patito.

Il Tribunale di Palermo, nel motivare l’accoglimento solo parziale della domanda attorea, ha da un lato stabilito che: “Nei casi di percentuale elevata di invalidità permanente, tale da rendere altamente probabile la menomazione della capacità di lavoro specifica, può presumersi la sussistenza di una perdita patrimoniale, da liquidare in via equitativa”, e dall’altro che: “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, dovendo invece il danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni, che tale invalidità abbia in concreto prodotto una riduzione della capacità di lavoro specifica ed una conseguente riduzione della capacità di guadagno”.

Contro tale pronuncia D.P. ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di Palermo, la quale rigettava i motivi di gravame presentati.

Avverso la sentenza di Appello D.P. proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in discorso, ha ribadito il principio già emerso in pronunce precedenti (Cass. 2758/2015; 10074/2010) secondo cui deve essere escluso ogni automatismo tra l’accertamento dell’invalidità permanente e il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, lo stesso deve essere infatti adeguatamente provato.

Per tali ragioni i Giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso presentato da D.P.

Dott. Elio Pino

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Published On: 22 Aprile 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Elio PinoBy

Invalidità permanente, l'accertamento non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante

“L’accertamento di un’invalidità permanente in capo al danneggiato in seguito ad un sinistro stradale non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per menomazione della capacità di lavoro”.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sez VI con la sentenza n. 8838 del 2018.

La sentenza in oggetto ha preso avvio dalle doglianze di D.P. il quale, a seguito di un sinistro stradale, ha adito il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un importo pari a euro 770.589,49.

Il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la domanda condannando i convenuti R.N. e Milano Assicurazioni, in solido, al pagamento di una somma notevolmente inferiore pari ad euro 64.476,16 in favore dell’attore a titolo di risarcimento del danno patito.

Il Tribunale di Palermo, nel motivare l’accoglimento solo parziale della domanda attorea, ha da un lato stabilito che: “Nei casi di percentuale elevata di invalidità permanente, tale da rendere altamente probabile la menomazione della capacità di lavoro specifica, può presumersi la sussistenza di una perdita patrimoniale, da liquidare in via equitativa”, e dall’altro che: “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, dovendo invece il danneggiato dimostrare, anche tramite presunzioni, che tale invalidità abbia in concreto prodotto una riduzione della capacità di lavoro specifica ed una conseguente riduzione della capacità di guadagno”.

Contro tale pronuncia D.P. ha presentato ricorso alla Corte d’Appello di Palermo, la quale rigettava i motivi di gravame presentati.

Avverso la sentenza di Appello D.P. proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in discorso, ha ribadito il principio già emerso in pronunce precedenti (Cass. 2758/2015; 10074/2010) secondo cui deve essere escluso ogni automatismo tra l’accertamento dell’invalidità permanente e il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, lo stesso deve essere infatti adeguatamente provato.

Per tali ragioni i Giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso presentato da D.P.

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