Gli interessi usurari sopraggiunti in corso di causa costituiscono importi indebiti
Con la recente ordinanza del 28 settembre 2023, n. 27545, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato alcuni importanti princìpi utili per porre le basi propedeutiche alla risoluzione di controversie tra istituti di credito e clienti bancari.
La questione qui oggetto di approfondimento riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da tre soggetti (una società e due persone fisiche) costituitisi fideiussori per i debiti contratti da una società, in veste di debitrice principale, estranea al giudizio.
Tre le questioni fonte di discussione, tutte oggetto di ricorso per cassazione da parte dei debitori.
Ad ogni modo, quello che in questa sede interessa è la terza questione trattata nella pronuncia de quo concernente la dedotta applicazione, nell’ambito del rapporto di conto corrente intercorso tra la banca e la debitrice principale, di tassi eccedenti le soglie di usura.
In particolare, i ricorrenti, sin dall’introduzione del giudizio di merito, avevano allegato l’applicazione di tassi superiori alle soglie di usura, producendo a tal fine perizia tecnica.
In sede di costituzione l’istituto di credito, pur contestando genericamente la perizia di parte, nulla aveva dedotto in ordine alla eccepita applicazione di saggi usurari, né aveva indicato quale saggio di interesse sarebbe stato effettivamente applicato.
I ricorrenti, dunque, si sono lamentati per il fatto che non si fosse tenuto conto del principio della non contestazione ex art.115 c.p.c.
A tal proposito è stato affermato che “in caso di azione giudiziaria con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi di interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per l’istituto bancario convenuto, che intenda contestare il computo dei saggi, non è sufficiente una contestazione generica, che faccia riferimento all’art.115 c.p.c., ma è necessaria l’indicazione dei saggi che, in tesi difensiva, sarebbero stati effettivamente applicati”.
La Cassazione ha affermato che “i saggi di interesse usurari, che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa costituiscono in ogni caso importi indebiti”; di conseguenza, secondo gli ermellini, “è illegittima la pretesa della banca in relazione all’importo eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”.
La posizione oggi assunta dalla Corte di Cassazione di fatto ridefinisce i confini della nota pronuncia n. 24675/2017 resa in composizione a Sezioni Unite.
Attraverso tale pronuncia, le Sezioni Unite censurarono la giurisprudenza di merito per aver di fatto introdotto nel nostro ordinamento la categoria dell’“usura sopravvenuta”, stabilendo il seguente principio di diritto: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
Pleonastico, quindi, sottolineare che laddove il superamento della soglia di usura in corso di rapporto vada a determinarsi, invece, per l’esercizio da parte dell’istituto di credito dello ius variandi, ricorrerebbe per costante e consolidata giurisprudenza una diversa fattispecie: nel primo caso la pretesa di interessi eccedenti la soglia di usura da parte della banca è illegittima per contrarietà a buona fede; nel secondo caso, gli interessi esuberanti il limite di legge per variazione unilaterale dell’istituto di credito sarebbero invece affetti da usura originaria con conseguente applicazione del precetto sanzionatorio ex art.1815, secondo comma, c.c.
Dott. Cesare Cara
Gli interessi usurari sopraggiunti in corso di causa costituiscono importi indebiti
Con la recente ordinanza del 28 settembre 2023, n. 27545, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato alcuni importanti princìpi utili per porre le basi propedeutiche alla risoluzione di controversie tra istituti di credito e clienti bancari.
La questione qui oggetto di approfondimento riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da tre soggetti (una società e due persone fisiche) costituitisi fideiussori per i debiti contratti da una società, in veste di debitrice principale, estranea al giudizio.
Tre le questioni fonte di discussione, tutte oggetto di ricorso per cassazione da parte dei debitori.
Ad ogni modo, quello che in questa sede interessa è la terza questione trattata nella pronuncia de quo concernente la dedotta applicazione, nell’ambito del rapporto di conto corrente intercorso tra la banca e la debitrice principale, di tassi eccedenti le soglie di usura.
In particolare, i ricorrenti, sin dall’introduzione del giudizio di merito, avevano allegato l’applicazione di tassi superiori alle soglie di usura, producendo a tal fine perizia tecnica.
In sede di costituzione l’istituto di credito, pur contestando genericamente la perizia di parte, nulla aveva dedotto in ordine alla eccepita applicazione di saggi usurari, né aveva indicato quale saggio di interesse sarebbe stato effettivamente applicato.
I ricorrenti, dunque, si sono lamentati per il fatto che non si fosse tenuto conto del principio della non contestazione ex art.115 c.p.c.
A tal proposito è stato affermato che “in caso di azione giudiziaria con la quale si contesta mediante dettagliata relazione peritale l’applicazione di saggi di interesse illegittimi nel corso di rapporti bancari, per l’istituto bancario convenuto, che intenda contestare il computo dei saggi, non è sufficiente una contestazione generica, che faccia riferimento all’art.115 c.p.c., ma è necessaria l’indicazione dei saggi che, in tesi difensiva, sarebbero stati effettivamente applicati”.
La Cassazione ha affermato che “i saggi di interesse usurari, che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa costituiscono in ogni caso importi indebiti”; di conseguenza, secondo gli ermellini, “è illegittima la pretesa della banca in relazione all’importo eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto”.
La posizione oggi assunta dalla Corte di Cassazione di fatto ridefinisce i confini della nota pronuncia n. 24675/2017 resa in composizione a Sezioni Unite.
Attraverso tale pronuncia, le Sezioni Unite censurarono la giurisprudenza di merito per aver di fatto introdotto nel nostro ordinamento la categoria dell’“usura sopravvenuta”, stabilendo il seguente principio di diritto: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”.
Pleonastico, quindi, sottolineare che laddove il superamento della soglia di usura in corso di rapporto vada a determinarsi, invece, per l’esercizio da parte dell’istituto di credito dello ius variandi, ricorrerebbe per costante e consolidata giurisprudenza una diversa fattispecie: nel primo caso la pretesa di interessi eccedenti la soglia di usura da parte della banca è illegittima per contrarietà a buona fede; nel secondo caso, gli interessi esuberanti il limite di legge per variazione unilaterale dell’istituto di credito sarebbero invece affetti da usura originaria con conseguente applicazione del precetto sanzionatorio ex art.1815, secondo comma, c.c.
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