Intercettazioni: solo il PM può chiedere distruzione atti
La Cassazione penale, Sezione III, con ordinanza del 10.07.2013 n. 29433 si è pronunciata in merito al dovere del pubblico ministero, in base al disposto dell’art. 240 c.p.p., comma 3°, di chiedere entro 48 ore al GIP la distruzione della documentazione illegalmente formata o acquisita, dopo avere proceduto, a mente del 2° comma, alla secretazione ed alla custodia dei dati illegalmente acquisiti ed il GIP provvede sulla richiesta nel contraddittorio delle parti.
Rientra nella competenza esclusiva del PM verificare ed accertare eventuali profili di illiceità nella formazione dell’atto di cui si chiede la distruzione, ferma restando ovviamente la sanzionabilità in via autonoma di eventuali abusi.
Pertanto non è prevista alcuna facoltà per la parte diversa dal PM di rivolgersi al GIP per ottenere la distruzione del documento in mancanza dell’iniziativa del primo.
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