Diritto civile
Published On: 8 Maggio 2013Categories: Articoli, Diritto civile

Incidente stradale, come si quantifica il danno non patrimoniale per i familiari della vittima

La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 aprile 2013, n. 9231 si è occupata della quantificazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari della vittima di un incidente stradale.

Il ricorso veniva proposto dalla moglie e dai quattro figli della vittima contro la decisione dei giudici di merito che avevano quantificato il risarcimento in una somma uguale per ogni componente della famiglia.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso, ha stabilito che il giudice del merito nella quantificazione del danno non patrimoniale, non può prescindere dalla valutazione di circostanze tra le quali: la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo differente in ciascun membro familiare, ma anche della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale per il coniuge superstite.

Per questo, ha ritenuto che: “ ciascuno dei familiari superstiti è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo, avuto riguardo sia all’ età della vittima che a quella dei familiari, alla personalità di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma”.

 

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Published On: 8 Maggio 2013Categories: Articoli, Diritto civileBy

Incidente stradale, come si quantifica il danno non patrimoniale per i familiari della vittima

La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 aprile 2013, n. 9231 si è occupata della quantificazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai familiari della vittima di un incidente stradale.

Il ricorso veniva proposto dalla moglie e dai quattro figli della vittima contro la decisione dei giudici di merito che avevano quantificato il risarcimento in una somma uguale per ogni componente della famiglia.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul ricorso, ha stabilito che il giudice del merito nella quantificazione del danno non patrimoniale, non può prescindere dalla valutazione di circostanze tra le quali: la sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente emotivo differente in ciascun membro familiare, ma anche della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale per il coniuge superstite.

Per questo, ha ritenuto che: “ ciascuno dei familiari superstiti è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo, avuto riguardo sia all’ età della vittima che a quella dei familiari, alla personalità di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma”.

 

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