Diritto di famiglia
Published On: 29 Aprile 2013Categories: Articoli, Diritto di famigliaBy

Incapacità di testare, ecco su chi grava l'onere della prova

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2212 del 2013, è ritornata nuovamente sul tema della incapacità di testare (ex articolo 591 del codice civile) e sull’annullamento del testamento per incapacità del testatore.

Secondo la Corte Suprema, è ineccepibile la considerazione secondo cui il testamento sia stato redatto da un notaio. Da tale circostanza non discende necessariamente che il testatore per questo semplice motivo abbia integre le sue facoltà mentali.

Tuttavia, si tratta di una sentenza che non introduce nulla di nuovo visto che gli ermellini già in passato – Cass. sentenza n. 4939/81 – avevano avuto modo di pronunciarsi in tal senso spiegando, appunto, che il fatto che il testamento è stato redatto da un notaio non discente sic et simpliciter che il testatore abbia il pieno possesso delle sue capacità mentali.

Infine, il giudice di legittimità affronta la questione dell’onere della prova in tema di annullamento del testamento per incapacità del testatore, confermando quello che è ormai il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto secondo cui l’onere di provare che il testamento fu redatto in un momento d’incapacità di intendere e di volere del testatore grava sulla parte che abbia dedotto tale incapacità, mentre incombe sulla controparte l’onere di provare la validità del testamento in quanto redatto in uno spazio temporale di lucidità.

 

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Incapacità di testare, ecco su chi grava l'onere della prova

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2212 del 2013, è ritornata nuovamente sul tema della incapacità di testare (ex articolo 591 del codice civile) e sull’annullamento del testamento per incapacità del testatore.

Secondo la Corte Suprema, è ineccepibile la considerazione secondo cui il testamento sia stato redatto da un notaio. Da tale circostanza non discende necessariamente che il testatore per questo semplice motivo abbia integre le sue facoltà mentali.

Tuttavia, si tratta di una sentenza che non introduce nulla di nuovo visto che gli ermellini già in passato – Cass. sentenza n. 4939/81 – avevano avuto modo di pronunciarsi in tal senso spiegando, appunto, che il fatto che il testamento è stato redatto da un notaio non discente sic et simpliciter che il testatore abbia il pieno possesso delle sue capacità mentali.

Infine, il giudice di legittimità affronta la questione dell’onere della prova in tema di annullamento del testamento per incapacità del testatore, confermando quello che è ormai il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto secondo cui l’onere di provare che il testamento fu redatto in un momento d’incapacità di intendere e di volere del testatore grava sulla parte che abbia dedotto tale incapacità, mentre incombe sulla controparte l’onere di provare la validità del testamento in quanto redatto in uno spazio temporale di lucidità.

 

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