Inadempimento del contratto preliminare: il danno non patrimoniale
“Il danno morale, causato dall’incertezza derivante dall’inadempimento contrattuale, deve essere inteso come sofferenza soggettiva rientrante nelle categorie di danno non patrimoniale. La sussistenza di tale danno, però, deve essere debitamente provata dal richiedente il risarcimento”.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, con l’ordinanza n. 19101/18, depositata il 18 luglio.
I fatti prendono avvio dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, della domanda di recesso di un contratto preliminare di compravendita immobiliare promossa dalla società acquirente e dall’accoglimento della riconvenzionale avversaria dei venditori con la quale si dichiarava risolto il preliminare per inadempimento grave della società attrice, con condanna di quest’ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei convenuti.
In secondo grado, la Corte di Appello rigettava la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla società soccombente.
Gli originari venditori proponevano ricorso per Cassazione lamentando la violazione degli artt. 1225 (prevedibilità del danno) e 1226 (valutazione equitativa del danno) c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare. Secondo i ricorrenti la decisione della Corte territoriale, contrariamente a quella di prime cure, aveva ritenuto erroneamente non dimostrato un danno apprezzabile che vada oltre la soglia di fastidio o mero disagio derivante dalla “prolungata situazione di incertezza originata dal comportamento inadempiente” della società acquirente.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso sulla base dei principi giurisprudenziali secondo i quali “il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona”. Infatti, il Giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di detto principio ritenendo non provato da parte dei ricorrente che il disagio derivante dall’incertezza in seguito all’inadempimento della società fosse “di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito”.
Dott.ssa Nashira Puccio
Inadempimento del contratto preliminare: il danno non patrimoniale
“Il danno morale, causato dall’incertezza derivante dall’inadempimento contrattuale, deve essere inteso come sofferenza soggettiva rientrante nelle categorie di danno non patrimoniale. La sussistenza di tale danno, però, deve essere debitamente provata dal richiedente il risarcimento”.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, con l’ordinanza n. 19101/18, depositata il 18 luglio.
I fatti prendono avvio dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, della domanda di recesso di un contratto preliminare di compravendita immobiliare promossa dalla società acquirente e dall’accoglimento della riconvenzionale avversaria dei venditori con la quale si dichiarava risolto il preliminare per inadempimento grave della società attrice, con condanna di quest’ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei convenuti.
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La Corte di Cassazione rigettava il ricorso sulla base dei principi giurisprudenziali secondo i quali “il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona”. Infatti, il Giudice di merito aveva fatto corretta applicazione di detto principio ritenendo non provato da parte dei ricorrente che il disagio derivante dall’incertezza in seguito all’inadempimento della società fosse “di tale afflittività da costituire un pregiudizio per la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito”.
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