Il risarcimento del danno all’immagine: la Suprema Corte chiarisce gli esatti confini del “prezzo del consenso”
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11768 del 12 aprile 2022, è tornata ad occuparsi della lesione del diritto di immagine, ribadendo alcuni importanti principi in materia di risarcimento del danno.
Occorre preliminarmente sottolineare che per diritto di immagine si intende un diritto riconosciuto in capo ad ogni individuo di scegliere quando ed entro quali limiti mostrarsi in pubblico. In altre parole, è il diritto riconosciuto a ciascuno di noi a che la propria immagine non venga, divulgata e/o pubblicata, senza il suo previo consenso.
Pertanto, nel momento in cui qualcuno violasse tale diritto fondamentale dell’individuo e divulgasse l’immagine altrui senza l’autorizzazione, quest’ultimo sarebbe autorizzato a richiedere il risarcimento del danno, il cui criterio principale per la determinazione è quello del “prezzo del consenso.”
Come anche espressamente richiamato dagli Ermellini, il diritto all’immagine trova fondamento nell’art. 10 c.c., il quale statuisce che:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La legge n. 633 del 1941 stabilisce inoltre che la diffusione di un’immagine altri senza il previo consenso può essere giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, ovvero da scopi educativi o da necessità di giustizia.
Quanto alla quantificazione del danno, in particolare, nell’ordinanza in esame gli Ermellini hanno affermato il principio secondo cui l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova.
Dott.ssa Claudia Pescatore
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Occorre preliminarmente sottolineare che per diritto di immagine si intende un diritto riconosciuto in capo ad ogni individuo di scegliere quando ed entro quali limiti mostrarsi in pubblico. In altre parole, è il diritto riconosciuto a ciascuno di noi a che la propria immagine non venga, divulgata e/o pubblicata, senza il suo previo consenso.
Pertanto, nel momento in cui qualcuno violasse tale diritto fondamentale dell’individuo e divulgasse l’immagine altrui senza l’autorizzazione, quest’ultimo sarebbe autorizzato a richiedere il risarcimento del danno, il cui criterio principale per la determinazione è quello del “prezzo del consenso.”
Come anche espressamente richiamato dagli Ermellini, il diritto all’immagine trova fondamento nell’art. 10 c.c., il quale statuisce che:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
La legge n. 633 del 1941 stabilisce inoltre che la diffusione di un’immagine altri senza il previo consenso può essere giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, ovvero da scopi educativi o da necessità di giustizia.
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