Published On: 25 Aprile 2016Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio Scicchitano

Il ricorso ex art. 612 c.p.c. per esecuzione di obblighi di fare

Al fine di ottenere l’attuazione coattiva dei provvedimenti di condanna al compimento di opere non eseguite o alla distruzione di quelle compiute, il titolare del diritto può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione affinché determini le modalità dell’esecuzione, secondo la formula che segue:

  • Ricorso ex art. 612 c.p.c.

Non senza segnalare che:

  • detto atto va depositato successivamente alla notifica del titolo esecutivo del precetto per esecuzione di obblighi di fare;
  • la competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

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Published On: 25 Aprile 2016Categories: Articoli, Formulario, Formulario Civile, Sergio ScicchitanoBy

Il ricorso ex art. 612 c.p.c. per esecuzione di obblighi di fare

Al fine di ottenere l’attuazione coattiva dei provvedimenti di condanna al compimento di opere non eseguite o alla distruzione di quelle compiute, il titolare del diritto può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione affinché determini le modalità dell’esecuzione, secondo la formula che segue:

  • Ricorso ex art. 612 c.p.c.

Non senza segnalare che:

  • detto atto va depositato successivamente alla notifica del titolo esecutivo del precetto per esecuzione di obblighi di fare;
  • la competenza spetta al Tribunale del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

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