Il ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato si propone avverso le sentenze o le ordinanze emesse dai TAR al fine di ottenere la riforma della sentenza o dell’ordinanza impugnata e per l’effetto l’accoglimento o il rigetto del ricorso introduttivo. 

Il ricorso in Consiglio di Stato deve essere promosso nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza o di 6 mesi dalla pubblicazione della stessa.

In caso di ricorso avverso ordinanza del TAR che decide sulla domanda cautelare i termini sono dimezzati (allo stesso modo nel rito abbreviato e nel rito appalti).

L’appello al Consiglio di Stato non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo che non sia stata formulata apposita istanza e che il Consiglio di Stato ritenga la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Generalmente la sentenza del Consiglio di Stato decide in maniera definitiva la controversia.

L’annullamento con rinvio al TAR avviene solo se vengono riscontrati errori di procedura, vizio di forma della decisione di primo grado o erronea declaratoria di incompetenza o di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Non senza segnalare che:

  • il ricorso in appello al Consiglio di Stato deve essere notificato alla parte ed ai suoi difensori in primo grado;
  • qualora il ricorso in appello al Consiglio di Stato è proposto avverso il provvedimento del TAR che decide sulla domanda cautelare il contributo unificato non è dovuto.

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Il ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato si propone avverso le sentenze o le ordinanze emesse dai TAR al fine di ottenere la riforma della sentenza o dell’ordinanza impugnata e per l’effetto l’accoglimento o il rigetto del ricorso introduttivo. 

Il ricorso in Consiglio di Stato deve essere promosso nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza o di 6 mesi dalla pubblicazione della stessa.

In caso di ricorso avverso ordinanza del TAR che decide sulla domanda cautelare i termini sono dimezzati (allo stesso modo nel rito abbreviato e nel rito appalti).

L’appello al Consiglio di Stato non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata salvo che non sia stata formulata apposita istanza e che il Consiglio di Stato ritenga la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Generalmente la sentenza del Consiglio di Stato decide in maniera definitiva la controversia.

L’annullamento con rinvio al TAR avviene solo se vengono riscontrati errori di procedura, vizio di forma della decisione di primo grado o erronea declaratoria di incompetenza o di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Non senza segnalare che:

  • il ricorso in appello al Consiglio di Stato deve essere notificato alla parte ed ai suoi difensori in primo grado;
  • qualora il ricorso in appello al Consiglio di Stato è proposto avverso il provvedimento del TAR che decide sulla domanda cautelare il contributo unificato non è dovuto.

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