Il reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Nel giudizio di separazione, se la conciliazione non riesce, il presidente del Tribunale, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione delle parti.
E’ possibile impugnare detto provvedimento chiedendone la revoca e/o la modifica mediante il deposito presso la Corte di Appello di un atto così denominato:
– Reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il reclamo va proposto nel termine di dieci dalla notificazione del provvedimento o, in mancanza, entro il termine lungo di 6 mesi dalla sua pubblicazione;
– il reclamo va presentato dinanzi la Corte d’Appello territorialmente competente;
– la Corte d’Appello si pronuncia in camera di consiglio;
– l’ordinanza presidenziale è titolo esecutivo provvisorio, interinale e anticipatorio revocabile e modificabile, anche con la stessa sentenza che pronuncia la separazione.
Il reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c.
Nel giudizio di separazione, se la conciliazione non riesce, il presidente del Tribunale, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di prima comparizione e trattazione delle parti.
E’ possibile impugnare detto provvedimento chiedendone la revoca e/o la modifica mediante il deposito presso la Corte di Appello di un atto così denominato:
– Reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– il reclamo va proposto nel termine di dieci dalla notificazione del provvedimento o, in mancanza, entro il termine lungo di 6 mesi dalla sua pubblicazione;
– il reclamo va presentato dinanzi la Corte d’Appello territorialmente competente;
– la Corte d’Appello si pronuncia in camera di consiglio;
– l’ordinanza presidenziale è titolo esecutivo provvisorio, interinale e anticipatorio revocabile e modificabile, anche con la stessa sentenza che pronuncia la separazione.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]