Il mancato accordo di negoziazione assistita
Il terzo comma dell’art. 4, D.L. 132/2014, così modificato e convertito ad opera della Legge n. 162/2014, stabilisce che la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
Sostanzialmente in casi di questo tipo le parti, nonostante la stipula di una convenzione e il successivo avvio della negoziazione assistita, non raggiungono l’accordo necessario ai fini di una risoluzione bonaria della controversia.
Ciò non significa che le parti non abbiano cooperato con buona fede e lealtà per la conclusione di un accordo conciliativo bensì che le stesse, nonostante la reciproca collaborazione, non siano riuscite ad addivenire alla conclusione di una transazione.
Non senza segnalare che:
- Nel caso in cui la convenzione sia stipulata ma non sfoci in una conciliazione nel termine assegnato tra le parti, è ragionevole prevedere che gli avvocati designati certifichino appunto il mancato raggiungimento dell’accordo (conciliazione).
- Questo documento è utilizzabile in giudizio principalmente nei casi in cui la negoziazione sia condizione di procedibilità della domanda ex art. 3.
Il mancato accordo di negoziazione assistita
Il terzo comma dell’art. 4, D.L. 132/2014, così modificato e convertito ad opera della Legge n. 162/2014, stabilisce che la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
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