I rimedi al licenziamento illegittimo tra tutela reale e tutela obbligatoria del lavoratore
Con sentenza emessa in data 08/05/2012 il Tribunale di Pescara, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, decideva in merito ad una causa promossa da due dipendenti addetti all’area tecnica di una società ai quali era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento che veniva poi unilateralmente revocato da parte datoriale.
I ricorrenti, nel caso esaminato, chiedevano che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e l’inefficacia della sua revoca e per l’effetto, in applicazione al regime della tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970, che parte convenuta fosse condannata alla reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro
oltre alla corresponsione di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto a far data dal licenziamento sino al momento dell’effettiva reintegra.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il giudice non avesse ritenuto applicabile il regime della tutela reale, i ricorrenti chiedevano che parte datoriale venisse condannata a riassumerli entro 3 giorni o a risarcire il danno corrispondendo loro un’indennità ex art. 8 L. n. 604/1996, in applicazione al regime della tutela obbligatoria del lavoratore.
Il tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento vista l’insussistenza dei motivi addotti da parte datoriale ed ha altresì dichiarato l’inefficacia della revoca del licenziamento posto che, come affermato da numerose pronunce della Suprema Corte, la revoca del licenziamento non può determinare, in via unilaterale, la ricostituzione del rapporto di lavoro, dovendo altresì concorrere una manifestazione di volontà in tal senso da parte del lavoratore.
Il giudice infine, non avendo riconosciuto nel caso di specie l’applicabilità del regime della tutela reale per mancanza della prova, gravante sui ricorrenti, dell’esistenza del requisito dimensionale dell’azienda richiesto dalla legge per l’operatività del regime suddetto, ha condannando parte datoriale alla riassunzione dei ricorrenti al lavoro o alla corresponsione dell’indennità sostitutiva ex art. 8 L. 604/1996.
Sergio Scicchitano
I rimedi al licenziamento illegittimo tra tutela reale e tutela obbligatoria del lavoratore
Con sentenza emessa in data 08/05/2012 il Tribunale di Pescara, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, decideva in merito ad una causa promossa da due dipendenti addetti all’area tecnica di una società ai quali era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento che veniva poi unilateralmente revocato da parte datoriale.
I ricorrenti, nel caso esaminato, chiedevano che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento e l’inefficacia della sua revoca e per l’effetto, in applicazione al regime della tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970, che parte convenuta fosse condannata alla reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro
oltre alla corresponsione di un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto a far data dal licenziamento sino al momento dell’effettiva reintegra.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il giudice non avesse ritenuto applicabile il regime della tutela reale, i ricorrenti chiedevano che parte datoriale venisse condannata a riassumerli entro 3 giorni o a risarcire il danno corrispondendo loro un’indennità ex art. 8 L. n. 604/1996, in applicazione al regime della tutela obbligatoria del lavoratore.
Il tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento vista l’insussistenza dei motivi addotti da parte datoriale ed ha altresì dichiarato l’inefficacia della revoca del licenziamento posto che, come affermato da numerose pronunce della Suprema Corte, la revoca del licenziamento non può determinare, in via unilaterale, la ricostituzione del rapporto di lavoro, dovendo altresì concorrere una manifestazione di volontà in tal senso da parte del lavoratore.
Il giudice infine, non avendo riconosciuto nel caso di specie l’applicabilità del regime della tutela reale per mancanza della prova, gravante sui ricorrenti, dell’esistenza del requisito dimensionale dell’azienda richiesto dalla legge per l’operatività del regime suddetto, ha condannando parte datoriale alla riassunzione dei ricorrenti al lavoro o alla corresponsione dell’indennità sostitutiva ex art. 8 L. 604/1996.
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