Giudicato esterno: imposta di registro e rilevanza IVA
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21853/2023 rileva come il giudicato esterno che si forma ai fini dell’imposta di registro diventa rilevante anche ai fini dell’individuazione del presupposto imponibile dell’IVA e viceversa.
Nel caso specifico, viene impugnato un avviso di accertamento dalla società contribuente A.A. LINEADOLCE Sas di B.B. & C. in riferimento a IVA del periodo d’imposta (Omissis) per accertare che le relative cessioni di beni strumentali, che venivano eseguite dalla società Arte del Dolce Sas alla società contribuente, potessero dissimulare una cessione d’azienda da parte della stessa contribuente cessionaria in modo da assoggettarla a imposta di registro, con il conseguente rinnego dell’IVA e della sua detrazione.
Al fine di far emergere la suddetta volontà delle parti, l’Ufficio dava rilievo principalmente ad alcuni indizi in modo tale da provare che il terzo cedente volesse effettivamente dismettere l’azienda: tra questi, in via principale, il fatto che nell’operazione di compravendita effettuata dalle parti, le stesse avessero tenuto la medesima compagine sociale come anche la localizzazione dell’azienda, che risultava essere uguale per il cedente e il cessionario, altrettanto poteva dirsi per il personale all’interno delle rispettive società.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Treviso, con la sentenza dell’11 novembre 2013, la CTR del Veneto accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendolo un caso di dissimulazione di cessione d’azienda in riferimento al trasferimento dei beni strumentali.
Una decisione quella del giudice, che veniva fondata sul disposto dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 dove si ha modo di chiarire come nell’interpretare un contratto si debba dare principalmente importanza alla causa e alla disciplina degli effettivi interessi perseguiti.
L’esame del ricorso è stato opera, dunque, della formazione di un giudicato esterno, come osservato dal Pubblico Ministero che rimarca come, per effetto della decisione di questa Corte (Cass., Sez. V, 29 settembre 2021, n. 26503), è stata decisa con efficacia di giudicato la causa parallela proposta dalla società contribuente, accogliendo in questo modo il ricorso originario che era stato dalla stessa proposto nei confronti della sentenza della CTR del Veneto n. 596/05/2015, la quale accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Nello specifico, la questione riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in riferimento alla medesima fattispecie ovvero vendita di macchinari e ulteriori beni strumentali che l’Agenzia delle Entrate riqualificava come cessione di azienda, accertando però come la sottostante negoziazione economica invece di essere qualificata cessione d’azienda dovesse essere ricompresa nella compravendita dei beni.
Nel caso in questione non può non essere applicato quindi alla specie, trattandosi della stessa negoziazione economica, con la conseguente applicazione per effetto del principio “IURA NOVIT CURIA” del D.P.R. 26 aprile 1986 n.13 art. 40, in veste del quale il giudice è tenuto all’applicazione delle norme di Legge anche se non siano indicate dalla parte interessata, e ritenendo pertanto con ciò la negoziazione economica come compravendita di beni mobili.
Dott.ssa Serenella Angelini
Giudicato esterno: imposta di registro e rilevanza IVA
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21853/2023 rileva come il giudicato esterno che si forma ai fini dell’imposta di registro diventa rilevante anche ai fini dell’individuazione del presupposto imponibile dell’IVA e viceversa.
Nel caso specifico, viene impugnato un avviso di accertamento dalla società contribuente A.A. LINEADOLCE Sas di B.B. & C. in riferimento a IVA del periodo d’imposta (Omissis) per accertare che le relative cessioni di beni strumentali, che venivano eseguite dalla società Arte del Dolce Sas alla società contribuente, potessero dissimulare una cessione d’azienda da parte della stessa contribuente cessionaria in modo da assoggettarla a imposta di registro, con il conseguente rinnego dell’IVA e della sua detrazione.
Al fine di far emergere la suddetta volontà delle parti, l’Ufficio dava rilievo principalmente ad alcuni indizi in modo tale da provare che il terzo cedente volesse effettivamente dismettere l’azienda: tra questi, in via principale, il fatto che nell’operazione di compravendita effettuata dalle parti, le stesse avessero tenuto la medesima compagine sociale come anche la localizzazione dell’azienda, che risultava essere uguale per il cedente e il cessionario, altrettanto poteva dirsi per il personale all’interno delle rispettive società.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Treviso, con la sentenza dell’11 novembre 2013, la CTR del Veneto accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendolo un caso di dissimulazione di cessione d’azienda in riferimento al trasferimento dei beni strumentali.
Una decisione quella del giudice, che veniva fondata sul disposto dell’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 dove si ha modo di chiarire come nell’interpretare un contratto si debba dare principalmente importanza alla causa e alla disciplina degli effettivi interessi perseguiti.
L’esame del ricorso è stato opera, dunque, della formazione di un giudicato esterno, come osservato dal Pubblico Ministero che rimarca come, per effetto della decisione di questa Corte (Cass., Sez. V, 29 settembre 2021, n. 26503), è stata decisa con efficacia di giudicato la causa parallela proposta dalla società contribuente, accogliendo in questo modo il ricorso originario che era stato dalla stessa proposto nei confronti della sentenza della CTR del Veneto n. 596/05/2015, la quale accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Nello specifico, la questione riguardava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro in riferimento alla medesima fattispecie ovvero vendita di macchinari e ulteriori beni strumentali che l’Agenzia delle Entrate riqualificava come cessione di azienda, accertando però come la sottostante negoziazione economica invece di essere qualificata cessione d’azienda dovesse essere ricompresa nella compravendita dei beni.
Nel caso in questione non può non essere applicato quindi alla specie, trattandosi della stessa negoziazione economica, con la conseguente applicazione per effetto del principio “IURA NOVIT CURIA” del D.P.R. 26 aprile 1986 n.13 art. 40, in veste del quale il giudice è tenuto all’applicazione delle norme di Legge anche se non siano indicate dalla parte interessata, e ritenendo pertanto con ciò la negoziazione economica come compravendita di beni mobili.
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