Published On: 3 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto del Lavoro, Flavia Lucchetti

Gestione aziendale più efficiente, il licenziamento è legittimo

Con la sentenza n. 19185/2016, pubblicata lo scorso 28 settembre, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema del licenziamento di lavoratori, asserendo la legittimità del provvedimento nel caso in cui questo porti giovamento all’organizzazione ed alla produttività dell’azienda.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore – disponendo la reintegra dello stesso – in quanto, pur essendo stata chiusa la sede di lavoro in cui operava, le sue mansioni non erano state soppresse, e anzi erano state ripartite tra più lavoratori.

Nel cassare la suddetta sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.

La Corte ha richiamato anche pronunce precedenti quali la n. 21121/2004, in cui il giustificato motivo oggettivo era stato rinvenuto anche nella soppressione di una mansione lavorativa derivante dalla ripartizione della stessa tra più posizioni, al fine di una miglior gestione ed economicità dell’attività produttiva.

Il quid della decisione è la considerazione che, se la ripartizione tra altri dipendenti delle mansioni del lavoratore licenziato fosse conseguenza del licenziamento intimato e non, invece, la ragione alla base del provvedimento comminato, risulterebbe pretestuosa la finalità stessa per cui il licenziamento è funzionalmente preordinato ad una più economica ed efficiente organizzazione produttiva.

Il licenziamento, inoltre, era stato impugnato come ritorsivo, ma la pretesa attoria, a fronte della predetta nullità e falsa applicazione della legge sul licenziamento, è stata dichiarata infondata.

La Suprema Corte, in conclusione, ha decretato legittimo il licenziamento del lavoratore e dato ragione all’azienda ricorrente.

Dott.ssa Flavia Lucchetti

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Published On: 3 Ottobre 2016Categories: Articoli, Diritto del Lavoro, Flavia LucchettiBy

Gestione aziendale più efficiente, il licenziamento è legittimo

Con la sentenza n. 19185/2016, pubblicata lo scorso 28 settembre, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema del licenziamento di lavoratori, asserendo la legittimità del provvedimento nel caso in cui questo porti giovamento all’organizzazione ed alla produttività dell’azienda.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore – disponendo la reintegra dello stesso – in quanto, pur essendo stata chiusa la sede di lavoro in cui operava, le sue mansioni non erano state soppresse, e anzi erano state ripartite tra più lavoratori.

Nel cassare la suddetta sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.

La Corte ha richiamato anche pronunce precedenti quali la n. 21121/2004, in cui il giustificato motivo oggettivo era stato rinvenuto anche nella soppressione di una mansione lavorativa derivante dalla ripartizione della stessa tra più posizioni, al fine di una miglior gestione ed economicità dell’attività produttiva.

Il quid della decisione è la considerazione che, se la ripartizione tra altri dipendenti delle mansioni del lavoratore licenziato fosse conseguenza del licenziamento intimato e non, invece, la ragione alla base del provvedimento comminato, risulterebbe pretestuosa la finalità stessa per cui il licenziamento è funzionalmente preordinato ad una più economica ed efficiente organizzazione produttiva.

Il licenziamento, inoltre, era stato impugnato come ritorsivo, ma la pretesa attoria, a fronte della predetta nullità e falsa applicazione della legge sul licenziamento, è stata dichiarata infondata.

La Suprema Corte, in conclusione, ha decretato legittimo il licenziamento del lavoratore e dato ragione all’azienda ricorrente.

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