Published On: 2 Aprile 2017Categories: Articoli, News, Sergio Scicchitano

Formazione continua, stretta sugli accreditamenti del COA di Roma

Con delibera del 23.3.2017 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha modificato il Regolamento sulla formazione continua adottato con Delibera dell’8.9.2016 attribuendo alla Commissione per l‘accreditamento delle attività formative poteri di controllo nei riguardi dei soggetti promotori in relazione all’effettivo e corretto svolgimento degli eventi organizzati, in particolare verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con la richiesta di accreditamento e quanto effettivamente realizzato nel corso dell’evento.

In merito è stato introdotto anche un terzo comma all’art. 16 che così dispone: “In caso di accertata violazione, da parte del soggetto che ha richiesto l’accreditamento, degli obblighi assunti con la richiesta di accreditamento e, in particolare, in caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale durata dell’evento, su indicazione motivata della Commissione per l’accreditamento ed allegazione della relazione dei professionisti che hanno svolto la verifica, il Consiglio dell’Ordine può disporre la sospensione dell’accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo massimo di un anno”.

Avv. Sergio Scicchitano

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 2 Aprile 2017Categories: Articoli, News, Sergio ScicchitanoBy

Formazione continua, stretta sugli accreditamenti del COA di Roma

Con delibera del 23.3.2017 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha modificato il Regolamento sulla formazione continua adottato con Delibera dell’8.9.2016 attribuendo alla Commissione per l‘accreditamento delle attività formative poteri di controllo nei riguardi dei soggetti promotori in relazione all’effettivo e corretto svolgimento degli eventi organizzati, in particolare verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con la richiesta di accreditamento e quanto effettivamente realizzato nel corso dell’evento.

In merito è stato introdotto anche un terzo comma all’art. 16 che così dispone: “In caso di accertata violazione, da parte del soggetto che ha richiesto l’accreditamento, degli obblighi assunti con la richiesta di accreditamento e, in particolare, in caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale durata dell’evento, su indicazione motivata della Commissione per l’accreditamento ed allegazione della relazione dei professionisti che hanno svolto la verifica, il Consiglio dell’Ordine può disporre la sospensione dell’accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo massimo di un anno”.

Avv. Sergio Scicchitano

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.