Focus Fallimento Perini Navi
Recenti notizie di cronaca (cfr. articolo “Perini Navi affondata nei debiti: dichiarato il fallimento.” Su “Il Messaggero Motori” del 3 febbraio 2021) riferiscono l’avvenuta dichiarazione di fallimento dello storico marchio italiano di yacht Perini.
Il fallimento in discorso sarebbe stato dichiarato dal Tribunale di Lucca, il quale avrebbe bocciato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis della Legge Fallimentare) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre la sua esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Diversamente dal piano attestato di risanamento (art. 67 della Legge Fallimentare), l’accordo di ristrutturazione dei debiti è soggetto all’omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale di composizione della crisi d’impresa.
Per le stesse ragioni, già nell’ottobre 2018, la Perini Navi aveva avviato un processo di ristrutturazione aziendale; tuttavia nel 2019 la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria subì un lieve peggioramento.
Dopo una proroga per la presentazione del piano di rilancio concesso dal Tribunale stesso, in data 29 gennaio 2021 è stato dichiarato il fallimento della società.
Una volta emessa la sentenza di dichiarazione del fallimento, il primo effetto è quello dell’apertura della procedura fallimentare.
Questa procedura, secondo le attuali regole, si divide in tre fasi distinte:
- verifica del passivo,
- liquidazione delle attività e
- ripartizione dell’attivo.
La prima è la fase di accertamento del passivo, nel corso della quale viene accertata la consistenza della complessiva esposizione debitoria dell’impresa, verificando l’esistenza e la consistenza dei suoi debiti complessivi.
La seconda fase consiste nella liquidazione dell’attivo fallimentare, nel corso della quale i beni dell’impresa debitrice vengono convertiti in moneta fallimentare da utilizzare per il soddisfacimento del ceto creditorio.
Tra i beni oggetto di liquidazione è compresa la stessa azienda e ciò in virtù del principio del c.d. going concern che oggi caratterizza la procedura fallimentare al fine di salvaguardare il più possibile gli elementi vitali dell’azienda e la sua continuità.
Ad un tale ultimo riguardo mette conto rilevare, infatti, che a norma dell’art. 105 della Legge Fallimentare
“La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quanto risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.
Alla stregua di quanto sopra appare evidente come, oggi, la procedura fallimentare non si identifichi più necessariamente con la fine di una realtà imprenditoriale, essendo ben possibile che proprio nell’ambito di tale procedura si proceda, attraverso l’alienazione a soggetti interessati, ad un rilancio dell’impresa stessa.
Pertanto, nell’ipotesi del fallimento della PERINI NAVI, il curatore fallimentare dovrà, innanzitutto, valutare la possibilità, l’opportunità e la convenienza di procedere all’alienazione dell’intero complesso aziendale o di suoi rami.
Tanto premesso è auspicabile che un’azienda storica come la PERINI NAVI sia un’entità ancora appetibile per i possibili investitori e che quindi – riposizionando l’azienda sul mercato ai fini della sua eventuale cessione – sia possibile salvaguardarne gli elementi vitali e la continuità aziendale.
Focus Fallimento Perini Navi
Recenti notizie di cronaca (cfr. articolo “Perini Navi affondata nei debiti: dichiarato il fallimento.” Su “Il Messaggero Motori” del 3 febbraio 2021) riferiscono l’avvenuta dichiarazione di fallimento dello storico marchio italiano di yacht Perini.
Il fallimento in discorso sarebbe stato dichiarato dal Tribunale di Lucca, il quale avrebbe bocciato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis della Legge Fallimentare) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre la sua esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Diversamente dal piano attestato di risanamento (art. 67 della Legge Fallimentare), l’accordo di ristrutturazione dei debiti è soggetto all’omologazione del Tribunale, ma si tratta comunque di uno strumento negoziale di composizione della crisi d’impresa.
Per le stesse ragioni, già nell’ottobre 2018, la Perini Navi aveva avviato un processo di ristrutturazione aziendale; tuttavia nel 2019 la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria subì un lieve peggioramento.
Dopo una proroga per la presentazione del piano di rilancio concesso dal Tribunale stesso, in data 29 gennaio 2021 è stato dichiarato il fallimento della società.
Una volta emessa la sentenza di dichiarazione del fallimento, il primo effetto è quello dell’apertura della procedura fallimentare.
Questa procedura, secondo le attuali regole, si divide in tre fasi distinte:
- verifica del passivo,
- liquidazione delle attività e
- ripartizione dell’attivo.
La prima è la fase di accertamento del passivo, nel corso della quale viene accertata la consistenza della complessiva esposizione debitoria dell’impresa, verificando l’esistenza e la consistenza dei suoi debiti complessivi.
La seconda fase consiste nella liquidazione dell’attivo fallimentare, nel corso della quale i beni dell’impresa debitrice vengono convertiti in moneta fallimentare da utilizzare per il soddisfacimento del ceto creditorio.
Tra i beni oggetto di liquidazione è compresa la stessa azienda e ciò in virtù del principio del c.d. going concern che oggi caratterizza la procedura fallimentare al fine di salvaguardare il più possibile gli elementi vitali dell’azienda e la sua continuità.
Ad un tale ultimo riguardo mette conto rilevare, infatti, che a norma dell’art. 105 della Legge Fallimentare
“La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quanto risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.
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