Figlio sul motorino senza casco, colpa è anche del padre
Con e, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in materia di infrazione al Codice della Strada.
Il fatto riguardava il padre – cessionario del credito costituito dal diritto al risarcimento dei danni patiti dal figlio – di un ragazzo che subiva gravi lesioni alla testa in seguito ad incidente con un automobilista, mentre era a bordo di un motorino, in qualità di passeggero e senza casco e che, in sede di richiesta del risarcimento del danno, si vedeva addebitato il 30% della colpa per il danno occorso al figlio che viaggiava senza casco.
Con detta sentenza, la Corte di Cassazione sez. III Civile ha precisato che: “La determinazione percentuale dell’incidenza causale di un fatto al verificarsi di un altro non consiste che nella necessaria, inevitabilmente approssimativa, espressione aritmetica di un’opinione, insuscettibile di esplicazione analitica in termini (quelli appunto aritmetici) diversi da quelli sulla base dei quali si forma (quelli logici) (Cass. n. 6752/2011)”.
Per cui, il motivo di ricorso con il quale si sosteneva che, la percentuale di colpa del 35% di chi guidava il motorino, fosse troppo bassa rispetto allo stesso 30% di colpa addebitata al danneggiato senza casco – il 35% rimanente era stato addebitato all’automobilista che colpiva il motorino – è stato respinto.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che: “Sono queste due percentuali – quella tra il ricorrente da un lato e i controricorrenti in solido dall’altro – a dover essere confrontate, in quanto al danneggiato è indifferente la ripartizione interna della responsabilità tra i corresponsabili solidali (nel caso, paritaria)”.
Dott. Alessandro Rucci
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Con detta sentenza, la Corte di Cassazione sez. III Civile ha precisato che: “La determinazione percentuale dell’incidenza causale di un fatto al verificarsi di un altro non consiste che nella necessaria, inevitabilmente approssimativa, espressione aritmetica di un’opinione, insuscettibile di esplicazione analitica in termini (quelli appunto aritmetici) diversi da quelli sulla base dei quali si forma (quelli logici) (Cass. n. 6752/2011)”.
Per cui, il motivo di ricorso con il quale si sosteneva che, la percentuale di colpa del 35% di chi guidava il motorino, fosse troppo bassa rispetto allo stesso 30% di colpa addebitata al danneggiato senza casco – il 35% rimanente era stato addebitato all’automobilista che colpiva il motorino – è stato respinto.
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