Figlio maggiorenne tossicodipendente, riconosciuto il mantenimento
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2257 del 7 luglio 2016 ha riconosciuto il diritto del figlio, maggiorenne e con problemi di tossicodipendenza, ad ottenere dal genitore non convivente, un assegno mensile e a vivere nella casa famigliare.
Il caso vedeva due coniugi separati con due figli conviventi con la madre, assegnataria della casa coniugale.
La donna chiedeva all’ex marito l’assegno di mantenimento per la figlia maggiore, di trent’anni, che aveva lasciato il lavoro perché troppo faticoso, e per il figlio di ventitré anni, con problemi di droga. Mentre per la primogenita il tribunale ha revocato l’obbligo di mantenimento a carico del padre, per il secondo figlio tale diritto è stato riconosciuto.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito “l’obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica” (Cass. sent. n. 1798/2015). Ciò, a meno che il figlio maggiorenne non abbia volontariamente rifiutato concrete opportunità lavorative.
L’effettiva impossibilità di procurarsi un lavoro ed essere indipendente per un figlio maggiorenne, quando uno degli ex coniugi agisce per il riconoscimento del mantenimento, deve essere provata dal richiedente, anche facendo ricorso a presunzioni. È necessario, però, contemperare il dettato legislativo con la valutazione caso per caso, dal momento che, come ha affermato il Tribunale di Taranto nella sentenza in commento, “il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società”.
Il diritto è stato riconosciuto al figlio maschio in virtù della sua attuale incapacità di rendersi indipendente sul fronte economico, ma nella possibilità di ravvedimento a fronte di un percorso di rieducazione. Il Tribunale ha proseguito affermando che l’impossibilità del giovane di poter reperire e conservare un rapporto di lavoro, e la necessità dell’apporto morale ed economico da parte di entrambi i genitori, ivi inclusa l’assegnazione alla madre convivente della casa coniugale.
Dott.ssa Flavia Lucchetti
Figlio maggiorenne tossicodipendente, riconosciuto il mantenimento
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 2257 del 7 luglio 2016 ha riconosciuto il diritto del figlio, maggiorenne e con problemi di tossicodipendenza, ad ottenere dal genitore non convivente, un assegno mensile e a vivere nella casa famigliare.
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La donna chiedeva all’ex marito l’assegno di mantenimento per la figlia maggiore, di trent’anni, che aveva lasciato il lavoro perché troppo faticoso, e per il figlio di ventitré anni, con problemi di droga. Mentre per la primogenita il tribunale ha revocato l’obbligo di mantenimento a carico del padre, per il secondo figlio tale diritto è stato riconosciuto.
Si richiama sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha sancito “l’obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica” (Cass. sent. n. 1798/2015). Ciò, a meno che il figlio maggiorenne non abbia volontariamente rifiutato concrete opportunità lavorative.
L’effettiva impossibilità di procurarsi un lavoro ed essere indipendente per un figlio maggiorenne, quando uno degli ex coniugi agisce per il riconoscimento del mantenimento, deve essere provata dal richiedente, anche facendo ricorso a presunzioni. È necessario, però, contemperare il dettato legislativo con la valutazione caso per caso, dal momento che, come ha affermato il Tribunale di Taranto nella sentenza in commento, “il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società”.
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