Figli "bamboccioni", obbligo di mantenimento per i genitori anche dopo i 18 anni
Con la sentenza del 09.05.2013 n. 11020, la Prima Sezione della Cassazione Civile ha sancito che l’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio, ai sensi dell’art. 148 c.c., non cessa automaticamente al compimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura sino a quando il figlio non abbia raggiunto una situazione di indipendenza economica.
Spetterà al genitore che voglia affermare la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto, provare che questi abbia raggiunto l’indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte dello stesso dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rinuncia ingiustificata di una determinata attività lavorativa.
Con riguardo all’offerta lavorativa che il figlio rifiuterà, nel valutare la fondatezza di tale atteggiamento, occorrerà tenere in considerazione le sue aspirazioni, il suo percorso scolastico, universitario e post-universitario, nonché la situazione attuale del mercato del lavoro, con riguardo specifico al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione.
Ciò è quanto si apprende anche da una precedente pronuncia della Cassazione Civile, Prima Sezione, con sentenza del 03.04.2002 n. 4765, laddove si precisa che “I genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall’articolo 148 c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che, pertanto, detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente”.
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Con la sentenza del 09.05.2013 n. 11020, la Prima Sezione della Cassazione Civile ha sancito che l’obbligo di mantenimento del genitore nei confronti del figlio, ai sensi dell’art. 148 c.c., non cessa automaticamente al compimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura sino a quando il figlio non abbia raggiunto una situazione di indipendenza economica.
Spetterà al genitore che voglia affermare la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto, provare che questi abbia raggiunto l’indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività lavorativa da parte dello stesso dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rinuncia ingiustificata di una determinata attività lavorativa.
Con riguardo all’offerta lavorativa che il figlio rifiuterà, nel valutare la fondatezza di tale atteggiamento, occorrerà tenere in considerazione le sue aspirazioni, il suo percorso scolastico, universitario e post-universitario, nonché la situazione attuale del mercato del lavoro, con riguardo specifico al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione.
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