False recensioni online: sono perseguibili penalmente?
Lo strumento delle recensioni, tramite le quali i consumatori classificano il grado di apprezzamento di un determinato prodotto o servizio, pur essendo funzionale all’orientamento degli utenti sul mercato, può facilmente trasformarsi in un mezzo che offende la reputazione, l’onore ed il decoro dell’esercente una determinata attività commerciale.
Quest’ultimo, però, non è sprovvisto di tutela soprattutto in relazione a recensioni anonime e/o false redatte al solo scopo di disincentivare il consumo di un dato prodotto o servizio. In questo caso, infatti, il soggetto leso può richiedere tutela in sede penale dato che una simile condotta è idonea ad integrare gli estremi del reato di diffamazione previsto e punito all’art. 595 del codice penale.
Inoltre, tramite l’utilizzo di internet che amplifica ancora di più la portata e la diffusione di tali dichiarazioni pregiudizievoli, il reato medesimo si considera aggravato “dall’utilizzo di mezzi di pubblicità”.
Pertanto, il titolare o il produttore leso – in alternativa alla tutela civile – può tramite denuncia o querela da proporre entro il termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto lesivo, ottenere l’identificazione del responsabile e la rimozione del contenuto sia da parte dell’autore che dal gestore del sito.
Occorre, inoltre, ricordare che:
- del reato di diffamazione ne risponde solo l’autore della falsa recensione;
- mentre, al fine di ottenere il risarcimento del danno in sede civile, il danneggiato dal reato può chiamare a risponderne anche il gestore del sito stesso nel caso in cui quest’ultimo, venuto a conoscenza della recensione diffamatoria, non si è adoperato con la dovuta diligenza per rimuovere la recensione denigratoria.
Dott. Alessandro Lovelli
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Quest’ultimo, però, non è sprovvisto di tutela soprattutto in relazione a recensioni anonime e/o false redatte al solo scopo di disincentivare il consumo di un dato prodotto o servizio. In questo caso, infatti, il soggetto leso può richiedere tutela in sede penale dato che una simile condotta è idonea ad integrare gli estremi del reato di diffamazione previsto e punito all’art. 595 del codice penale.
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Pertanto, il titolare o il produttore leso – in alternativa alla tutela civile – può tramite denuncia o querela da proporre entro il termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza del fatto lesivo, ottenere l’identificazione del responsabile e la rimozione del contenuto sia da parte dell’autore che dal gestore del sito.
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