Estorsione contrattuale: la Suprema Corte fa chiarezza sulla fattispecie tipica
Con la recente sentenza del 26 gennaio 2022, n. 2924, la II Sezione Penale della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza circa gli elementi costitutivi della c.d. estorsione contrattuale, ossia di quella particolare forma di estorsione in cui il soggetto passivo viene costretto ad assumere un rapporto negoziale di tipo patrimoniale con lo stesso agente o con terzi.
Si tratta di una pronuncia di grande interesse, in quanto la Suprema Corte finisce per fare chiarezza su due diversi elementi costitutivi della fattispecie.
In prima battuta, la sentenza ribadisce il principio secondo cui:
“La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera”.
Peraltro, il giudizio sulla l’idoneità della minaccia a coartare l’autonomia negoziale del soggetto passivo andrà effettuato ex ante, risultando priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima rispetto alla prospettazione di un male ingiusto.
Dall’altro lato, con tale pronuncia la Suprema Corte chiarisce il significato da attribuire al requisito dell’ingiusto profitto, il quale deve ritenersi implicito “nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune”.
Conformandosi ad un indirizzo invero assolutamente costante, opportunamente la Suprema Corte di Cassazione finisce per valorizzare, quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, non tanto il patrimonio del soggetto passivo, quanto la sua autonomia negoziale, che ben può essere compromessa dalla minaccia tipica del delitto di estorsione.
In sede di accertamento del reato, dunque, non si dovrà tenere esclusivamente conto della presenza di un atto di disposizione patrimoniale ovvero di una fuoriuscita di capitali, quanto della mera coartazione della autonomia negoziale del soggetto passivo.
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“La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera”.
Peraltro, il giudizio sulla l’idoneità della minaccia a coartare l’autonomia negoziale del soggetto passivo andrà effettuato ex ante, risultando priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata dalla vittima rispetto alla prospettazione di un male ingiusto.
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