Espropriazione immobiliare eseguita in difetto di titolo idoneo
Con la sentenza del 28 novembre 2012, n. 21110 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronunciano, in composizione dei contrasti giurisprudenziali manifestatisi, in ordine agli effetti che l’originaria inesistenza o la successiva caducazione del titolo esecutivo producono sui diritti dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
La questione sollevata si risolve nello stabilire se, o fino qual punto, l’ordinamento garantisca stabilità al diritto di chi si sia reso aggiudicatario all’esito di una vendita forzata, ove, a seguito di opposizione proposta dall’interessato a norma dell’art. 615 c.p.c., risulti poi accertata l’inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale quella vendita era stata disposta.
A parere delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.
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