Dolo e capacità di intendere e di volere, la sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 30517, depositata il 15 luglio 2015, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di contestazione circa la presenza del dolo la sussistenza di tale elemento vada indagata distintamente rispetto alla verifica sull’imputabilità del reo.
Il dolo, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, è un elemento costitutivo del delitto, in quanto tale accertabile solo con riferimento all’ipotesi standard – e secondo le regole generali – di un soggetto agente dotato di normale capacità di intendere e di volere.
L’imputabilità, invece, in quanto presupposto per l’affermazione della responsabilità circa il reato commesso, andrà verificata solo dopo che il reato stesso sia stato compiutamente qualificato nelle sue connotazioni oggettive e soggettive.
La Corte conclude, dunque, chiarendo che anche nei confronti di un soggetto non – o parzialmente – imputabile, si dovrà comunque stabilire se l’evento prodotto sia stato, ex art. 43 c.p., “secondo”, “contro” o “oltre” intenzione, passando solo successivamente alla verifica del se, e come, il soggetto andrà a rispondere penalmente dell’evento, in ragione del suo stato mentale.
Dolo e capacità di intendere e di volere, la sentenza della Cassazione
Con sentenza n. 30517, depositata il 15 luglio 2015, la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di contestazione circa la presenza del dolo la sussistenza di tale elemento vada indagata distintamente rispetto alla verifica sull’imputabilità del reo.
Il dolo, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, è un elemento costitutivo del delitto, in quanto tale accertabile solo con riferimento all’ipotesi standard – e secondo le regole generali – di un soggetto agente dotato di normale capacità di intendere e di volere.
L’imputabilità, invece, in quanto presupposto per l’affermazione della responsabilità circa il reato commesso, andrà verificata solo dopo che il reato stesso sia stato compiutamente qualificato nelle sue connotazioni oggettive e soggettive.
La Corte conclude, dunque, chiarendo che anche nei confronti di un soggetto non – o parzialmente – imputabile, si dovrà comunque stabilire se l’evento prodotto sia stato, ex art. 43 c.p., “secondo”, “contro” o “oltre” intenzione, passando solo successivamente alla verifica del se, e come, il soggetto andrà a rispondere penalmente dell’evento, in ragione del suo stato mentale.
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]