Divorzio: diminuita capacità lavorativa del marito non diminuisce assegno di mantenimento
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 4100, depositata il 16 febbraio 2017, si è espressa in tema di assegni di mantenimento successivi al divorzio.
Nel caso di specie il Tribunale di Trieste, dichiarando la separazione giudiziale di due coniugi, ha previsto che il marito corrispondesse alla moglie un assegno mensile di sostentamento pari ad Euro 1.200.000.
Dieci anni dopo, però, su ricorso del marito, il Tribunale di Trieste, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque l’ufficialità del divorzio, ha previsto che lo stesso corrispondesse alla ex moglie un assegno mensile di € 350,00.
Tale diminuzione dell’importo è stata giustificata dai Giudici di primo grado in virtù del fatto che negli anni l’uomo è stato colpito da una patologia cardiaca che ne ha ridotto la capacità lavorativa.
I Giudici della Corte d’Appello, però, chiamati successivamente a pronunciarsi sulla questione, non hanno tenuto conto di siffatta circostanza ma hanno invece considerato rilevanti altri aspetti, quali la durata del matrimonio e la disoccupazione della donna, condannando pertanto il marito a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile pari a € 600,00.
L’uomo ha dunque proposto ricorso presso la Corte di Cassazione la quale però lo ha rigettato specificando che “In particolare va rilevato che la condizione di disoccupazione della B. trova una logica giustificazione nella motivazione della Corte distrettuale che ha messo in risalto la condizione di crisi economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro all’età della B. (che è nata nel 1953), senza avere una specifica qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente nell’ambito familiare.”
Dott.ssa Carmen Giovannini
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Dieci anni dopo, però, su ricorso del marito, il Tribunale di Trieste, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque l’ufficialità del divorzio, ha previsto che lo stesso corrispondesse alla ex moglie un assegno mensile di € 350,00.
Tale diminuzione dell’importo è stata giustificata dai Giudici di primo grado in virtù del fatto che negli anni l’uomo è stato colpito da una patologia cardiaca che ne ha ridotto la capacità lavorativa.
I Giudici della Corte d’Appello, però, chiamati successivamente a pronunciarsi sulla questione, non hanno tenuto conto di siffatta circostanza ma hanno invece considerato rilevanti altri aspetti, quali la durata del matrimonio e la disoccupazione della donna, condannando pertanto il marito a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile pari a € 600,00.
L’uomo ha dunque proposto ricorso presso la Corte di Cassazione la quale però lo ha rigettato specificando che “In particolare va rilevato che la condizione di disoccupazione della B. trova una logica giustificazione nella motivazione della Corte distrettuale che ha messo in risalto la condizione di crisi economica e occupazionale generale e la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro all’età della B. (che è nata nel 1953), senza avere una specifica qualificazione e avendo espletato la propria attività esclusivamente nell’ambito familiare.”
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