Disoccupato non mantiene figli? E' violazione degli obblighi di assistenza familiare

Con sentenza n. 15432/2016 la Corte di Cassazione sez. Penale ha statuito che colui che non contribuisce al mantenimento dei figli, nonostante versi in una situazione di difficoltà economica derivante dallo stato di disoccupazione, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a norma dell’art. 570 c.p.

I motivi dedotti nel ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello che conferma, seppur riducendo la pena inflitta, la sentenza di primo grado, sono essenzialmente due.

In particolare con il primo motivo il difensore evidenzia la mancata valorizzazione, da parte degli organi giudicanti precedenti, dell’elemento essenziale posto a discolpa del soggetto agente, quale lo stato di disoccupazione, che gli impedisce di provvedere serenamente ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. La difesa ha altresì aggiunto, a sostegno della propria linea difensiva, la diligenza con cui l’imputato provvedeva al mantenimento della prole, fintanto che beneficiasse di introiti economici sicuri.

Gli Ermellini hanno rigettato detto ricorso confermando la posizione assunta dalla Corte d’Appello e precisando che lo stato di disoccupazione non esime dalla responsabilità per il mancato versamento del mantenimento dovuto ai figli, ma solamente la situazione di incapacità economica assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole può considerarsi un’esimente di tale responsabilità.

Dott.ssa Claudia Barbara Bondanini

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Con sentenza n. 15432/2016 la Corte di Cassazione sez. Penale ha statuito che colui che non contribuisce al mantenimento dei figli, nonostante versi in una situazione di difficoltà economica derivante dallo stato di disoccupazione, integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a norma dell’art. 570 c.p.

I motivi dedotti nel ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte d’Appello che conferma, seppur riducendo la pena inflitta, la sentenza di primo grado, sono essenzialmente due.

In particolare con il primo motivo il difensore evidenzia la mancata valorizzazione, da parte degli organi giudicanti precedenti, dell’elemento essenziale posto a discolpa del soggetto agente, quale lo stato di disoccupazione, che gli impedisce di provvedere serenamente ai suoi obblighi di mantenimento nei confronti dei figli. La difesa ha altresì aggiunto, a sostegno della propria linea difensiva, la diligenza con cui l’imputato provvedeva al mantenimento della prole, fintanto che beneficiasse di introiti economici sicuri.

Gli Ermellini hanno rigettato detto ricorso confermando la posizione assunta dalla Corte d’Appello e precisando che lo stato di disoccupazione non esime dalla responsabilità per il mancato versamento del mantenimento dovuto ai figli, ma solamente la situazione di incapacità economica assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole può considerarsi un’esimente di tale responsabilità.

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