Disco cronotachigrafo: l'efficacia probatoria dei suoi dati
Con la sentenza n. 7595/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della circolazione stradale.
La vicenda fattuale traeva origine dal decesso del conducente di un veicolo dovute alle lesioni riportate a causa del sinistro stradale con un autocarro.
I parenti del de cuius citavano dinanzi al Tribunale di Trapani il proprietario dell’autocarro e la compagnia assicuratrice per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda proposta in quanto dal rilievo effettuato dalla Polizia Stradale emergeva che il defunto, con il proprio veicolo, aveva invaso la corsia di marcia dell’autocarro e pertanto non sussistevano le circostanze per imputare al conducente di quest’ultimo alcuna responsabilità.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure, i parenti del defunto proponevano gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, tuttavia, confermava la decisione del Tribunale di Trapani.
Pertanto, i parenti del defunto proponevano ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 2712 c.c. in combinato disposto con l’art. 142 C.d.S., comma 6 con riferimento alle modalità con le quali doveva essere effettuato il disconoscimento idoneo a far perdere al disco cronotachigrafo la qualità di prova.
Infatti, nel sostenere l’inutilizzabilità del disco cronotachigrafo dell’autocarro poiché indicava una data diversa, i ricorrenti insistevano di aver chiaramente manifestato il disconoscimento richiesto dalla norma in questione.
La Suprema Corte riaffermava il principio consolidato secondo cui “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
Alla luce di quanto affermato sopra, gli ermellini rigettavano il ricorso proposto ravvisando altresì i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Dott. Matteo Pavia
Disco cronotachigrafo: l'efficacia probatoria dei suoi dati
Con la sentenza n. 7595/2018 la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema della circolazione stradale.
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I parenti del de cuius citavano dinanzi al Tribunale di Trapani il proprietario dell’autocarro e la compagnia assicuratrice per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la domanda proposta in quanto dal rilievo effettuato dalla Polizia Stradale emergeva che il defunto, con il proprio veicolo, aveva invaso la corsia di marcia dell’autocarro e pertanto non sussistevano le circostanze per imputare al conducente di quest’ultimo alcuna responsabilità.
Avverso la sentenza del giudice di prime cure, i parenti del defunto proponevano gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, tuttavia, confermava la decisione del Tribunale di Trapani.
Pertanto, i parenti del defunto proponevano ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 2712 c.c. in combinato disposto con l’art. 142 C.d.S., comma 6 con riferimento alle modalità con le quali doveva essere effettuato il disconoscimento idoneo a far perdere al disco cronotachigrafo la qualità di prova.
Infatti, nel sostenere l’inutilizzabilità del disco cronotachigrafo dell’autocarro poiché indicava una data diversa, i ricorrenti insistevano di aver chiaramente manifestato il disconoscimento richiesto dalla norma in questione.
La Suprema Corte riaffermava il principio consolidato secondo cui “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
Alla luce di quanto affermato sopra, gli ermellini rigettavano il ricorso proposto ravvisando altresì i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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