Va escluso il diritto agli alimenti se non è provato lo stato di bisogno
La Cassazione Civile sez. VI il 16/11/2022 con sentenza n.33789 fa chiarezza circa i presupposti necessari per poter vantare il diritto agli alimenti.
In particolare, la prestazione patrimoniale legata all’obbligazione alimentare è dovuta quando l’alimentando dimostri non solo di versare in uno stato di bisogno, ma anche di essere impossibilitato allo svolgimento dell’attività lavorativa necessaria per provvedere al proprio sostentamento per invalidità al lavoro a causa di incapacità fisica o per impossibilità originata da cause a lui non imputabili.
Pertanto, va rigettata la domanda di alimenti ove il richiedente non provi la sussistenza di tali presupposti e, conseguentemente, non dimostri di aver cercato o di non aver rifiutato un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da due genitori adottivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro numero 815/2020 che riconosceva alla figlia (maggiorenne, sposata e, a sua volta, madre di due figli) il diritto a percepire da loro un assegno mensile di Euro 200 a titolo di alimenti.
Nelle motivazioni della decisione la Corte di Cassazione ha dato rilievo alla violazione degli artt. 433 e 438 c.c. verificatasi in quanto la condizione di precarietà lavorativa della parte richiedente alimenti era dovuta anche da un poco motivato rifiuto del marito di assumere un impiego lavorativo, circostanza della quale non aveva tenuto conto la Corte d’Appello di Catanzaro che, inoltre, aveva eluso di considerare che, secondo la graduazione gerarchica discendente ex art. 433 n.1 c.c., il primo ad avere l’obbligo di prestare gli alimenti per provvedere alle esigenze familiari è proprio il coniuge, il quale non può essere considerato esonerato da tale obbligazione se non per l’impossibilità oggettiva che giustificherebbe la graduazione progressiva nella individuazione delle persone obbligate secondo il citato dettato codicistico, che riversa l’obbligazione in capo ai genitori (n.3).
Pertanto, nella controversia de quo è venuta a mancare la prova di invalidità al lavoro per incapacità fisica o impossibilità per circostanze non imputabili a trovarsi in una condizione occupazionale confacente ad attitudini e condizioni sociali.
La Corte con la sentenza in oggetto ribadisce che “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa” per cui “deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” (Cass. 1099/1990, 21572/2006, 11889/2015).
A sua volta “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 c.c., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga” (Cass. 25248/2013).
Dott.ssa Veronica Venturi
Va escluso il diritto agli alimenti se non è provato lo stato di bisogno
La Cassazione Civile sez. VI il 16/11/2022 con sentenza n.33789 fa chiarezza circa i presupposti necessari per poter vantare il diritto agli alimenti.
In particolare, la prestazione patrimoniale legata all’obbligazione alimentare è dovuta quando l’alimentando dimostri non solo di versare in uno stato di bisogno, ma anche di essere impossibilitato allo svolgimento dell’attività lavorativa necessaria per provvedere al proprio sostentamento per invalidità al lavoro a causa di incapacità fisica o per impossibilità originata da cause a lui non imputabili.
Pertanto, va rigettata la domanda di alimenti ove il richiedente non provi la sussistenza di tali presupposti e, conseguentemente, non dimostri di aver cercato o di non aver rifiutato un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da due genitori adottivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro numero 815/2020 che riconosceva alla figlia (maggiorenne, sposata e, a sua volta, madre di due figli) il diritto a percepire da loro un assegno mensile di Euro 200 a titolo di alimenti.
Nelle motivazioni della decisione la Corte di Cassazione ha dato rilievo alla violazione degli artt. 433 e 438 c.c. verificatasi in quanto la condizione di precarietà lavorativa della parte richiedente alimenti era dovuta anche da un poco motivato rifiuto del marito di assumere un impiego lavorativo, circostanza della quale non aveva tenuto conto la Corte d’Appello di Catanzaro che, inoltre, aveva eluso di considerare che, secondo la graduazione gerarchica discendente ex art. 433 n.1 c.c., il primo ad avere l’obbligo di prestare gli alimenti per provvedere alle esigenze familiari è proprio il coniuge, il quale non può essere considerato esonerato da tale obbligazione se non per l’impossibilità oggettiva che giustificherebbe la graduazione progressiva nella individuazione delle persone obbligate secondo il citato dettato codicistico, che riversa l’obbligazione in capo ai genitori (n.3).
Pertanto, nella controversia de quo è venuta a mancare la prova di invalidità al lavoro per incapacità fisica o impossibilità per circostanze non imputabili a trovarsi in una condizione occupazionale confacente ad attitudini e condizioni sociali.
La Corte con la sentenza in oggetto ribadisce che “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità da parte dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di attività lavorativa” per cui “deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” (Cass. 1099/1990, 21572/2006, 11889/2015).
A sua volta “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 c.c., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga” (Cass. 25248/2013).
Dott.ssa Veronica Venturi
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