Diffida ad adempiere: la risoluzione del contratto non è automatica
Con Sentenza n. 11748, depositata il giorno 8 settembre u. s., la II Sez. Civile della Corte di Cassazione ha precisato che laddove la diffida ad adempiere risulti infruttuosa la risoluzione del contratto non è automatica.
La pronuncia è emersa da un peculiare caso di specie: in primo grado i promittenti venditori di un immobile proponevano azione giudiziaria nei confronti del promissario acquirente il quale, nonostante la rituale sottoscrizione del preliminare, non avrebbe stipulato l’atto definitivo di compravendita.
La domanda veniva rigettata in primo e in secondo grado, in quanto l’immobile de quo non era – contrariamente a quanto promesso – libero da gravami.
I promittenti adivano la Suprema Corte sostenendo che, a seguito di diffida, il promissario non avesse stipulato il definitivo, e che pertanto il contratto preliminare doveva ritenersi risolto.
La Corte di Cassazione attraverso la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso acclarando come, a seguito di diffida, non sia automatica la risoluzione del contratto laddove – tra l’altro – sia inadempiente lo stesso diffidante.
In particolare, la S. C. ha chiarito come nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini dell’accertamento della risoluzione di diritto conseguente a diffida senza esito, il giudice debba comunque – ex art. 1455 c.c. (Importanza dell’inadempimento) – accertare la gravità dell’inadempimento mediante un criterio in grado di tenere conto sia dell’elemento oggettivo (mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio), sia degli aspetti soggettivi, rilevabili attraverso l’analisi incrociata dei comportamenti del debitore e del creditore.
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