diffamazione mezzo stampa
Published On: 10 Maggio 2023Categories: Articoli

Diffamazione a mezzo stampa e "lettore frettoloso": Cassazione fornisce chiave di lettura

Con la recente sentenza n. 503 del 13 gennaio 2023, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna emessa nei confronti di due giornalisti de “Il Fatto Quotidiano” i quali – nei precedenti gradi di giudizio – erano stati ritenuti colpevoli del reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa ex art. 595, co. 3 c.p. ossia del reato che punisce chiunque, con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, “offende l’altrui reputazione”.

Con la sentenza in commento, in particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione e – nel fare ciò – hanno ribadito il principio di diritto già sancito dalla sentenza n. 10967 del 14 novembre 2019, secondo cui: “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia”.

diffamazione mezzo stampaIn altre parole, ad opinione dei Giudici della Quinta Sezione Penale, il carattere diffamatorio di una pubblicazione andrà valutato non solo in relazione al suo titolo, ma anche agli altri elementi che – “senza particolare sforzo o arguzia” – possono essere colti da un lettore mediamente attento.

Nella lettura fornita dai Giudici di legittimità, particolare interesse suscita la distinzione tra “lettore medio” e “lettore frettoloso”, dovendosi identificare quest’ultimo con il lettore che si limiti “alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto”.

Per quanto condivisibile nel caso di specie – nel quale, già dal sommario dell’articolo erano indicati elementi idonei a neutralizzare la portata diffamatoria del titolo – non può sottacersi come la lettura fornita dai Giudici di legittimità rischi di aprirsi al rischio opposto, ossia a quello di ritenere sempre escluso il carattere diffamatorio di tutte quelle pubblicazioni caratterizzate da titoli volutamente esagerati e sovradimensionati rispetto alla reale portata delle notizie.

Ed invero, tale rischio appare oggi sensibilmente aumentato alla luce delle peculiarità dei nuovi sistemi di informazione (su tutti, i social network) in cui l’uso di titoli sensazionalistici è uno strumento essenziale per captare l’attenzione dei lettori i quali – sempre più “frettolosi” – tendono nella maggioranza dei casi ad attribuire maggiore importanza al titolo che non al contenuto dell’articolo.

 

Dott. Mario Alletto

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Published On: 10 Maggio 2023Categories: ArticoliBy

Diffamazione a mezzo stampa e "lettore frettoloso": Cassazione fornisce chiave di lettura

Con la recente sentenza n. 503 del 13 gennaio 2023, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna emessa nei confronti di due giornalisti de “Il Fatto Quotidiano” i quali – nei precedenti gradi di giudizio – erano stati ritenuti colpevoli del reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa ex art. 595, co. 3 c.p. ossia del reato che punisce chiunque, con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, “offende l’altrui reputazione”.

Con la sentenza in commento, in particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione e – nel fare ciò – hanno ribadito il principio di diritto già sancito dalla sentenza n. 10967 del 14 novembre 2019, secondo cui: “deve escludersi il carattere diffamatorio di una pubblicazione quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia”.

diffamazione mezzo stampaIn altre parole, ad opinione dei Giudici della Quinta Sezione Penale, il carattere diffamatorio di una pubblicazione andrà valutato non solo in relazione al suo titolo, ma anche agli altri elementi che – “senza particolare sforzo o arguzia” – possono essere colti da un lettore mediamente attento.

Nella lettura fornita dai Giudici di legittimità, particolare interesse suscita la distinzione tra “lettore medio” e “lettore frettoloso”, dovendosi identificare quest’ultimo con il lettore che si limiti “alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto”.

Per quanto condivisibile nel caso di specie – nel quale, già dal sommario dell’articolo erano indicati elementi idonei a neutralizzare la portata diffamatoria del titolo – non può sottacersi come la lettura fornita dai Giudici di legittimità rischi di aprirsi al rischio opposto, ossia a quello di ritenere sempre escluso il carattere diffamatorio di tutte quelle pubblicazioni caratterizzate da titoli volutamente esagerati e sovradimensionati rispetto alla reale portata delle notizie.

Ed invero, tale rischio appare oggi sensibilmente aumentato alla luce delle peculiarità dei nuovi sistemi di informazione (su tutti, i social network) in cui l’uso di titoli sensazionalistici è uno strumento essenziale per captare l’attenzione dei lettori i quali – sempre più “frettolosi” – tendono nella maggioranza dei casi ad attribuire maggiore importanza al titolo che non al contenuto dell’articolo.

 

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