Difetto di manutenzione strada privata, PA responsabile del danno
Con l’ordinanza n. 3216, depositata il 07/02/2017, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi circa la configurazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., nella fattispecie di omessa/insufficiente manutenzione della strada privata.
La pronuncia in discorso trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata dal privato, il quale, in conseguenza delle lesioni personali patite a causa d’una caduta avvenuta mentre percorreva una strada comunale, adiva l’Amministrazione locale dinanzi al Tribunale competente.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava la P.A. al risarcimento del danno.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame proposto dalla P.A., riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria, ritenendo non sufficientemente provato dall’attore che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale.
Tuttavia la consecutio argomentativa esposta dai Giudici d’appello riconduceva direttamente la mancata prova del diritto di proprietà al consequenziale esonero di qualsiasi responsabilità posta in capo all’appellante, omettendo la valutazione dei c.d. obblighi di vigilanza comunque gravanti la P.A. ex art 2043 c.c. anche nelle fattispecie di strada privata con pubblico transito.
Si precisa difatti che il Comune disponente il pubblico transito su un’area di proprietà privata si assume l’obbligo di accertare la corretta manutenzione dell’area e dei relativi manufatti.
Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.
Pertanto la Suprema Corte cassava con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.”
Dott. Giordano Mele
Difetto di manutenzione strada privata, PA responsabile del danno
Con l’ordinanza n. 3216, depositata il 07/02/2017, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi circa la configurazione della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla P.A., nella fattispecie di omessa/insufficiente manutenzione della strada privata.
La pronuncia in discorso trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata dal privato, il quale, in conseguenza delle lesioni personali patite a causa d’una caduta avvenuta mentre percorreva una strada comunale, adiva l’Amministrazione locale dinanzi al Tribunale competente.
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava la P.A. al risarcimento del danno.
La Corte d’appello, in accoglimento del gravame proposto dalla P.A., riformava la sentenza di primo grado rigettando la domanda risarcitoria, ritenendo non sufficientemente provato dall’attore che il tratto di strada su cui avvenne la caduta fosse di proprietà comunale.
Tuttavia la consecutio argomentativa esposta dai Giudici d’appello riconduceva direttamente la mancata prova del diritto di proprietà al consequenziale esonero di qualsiasi responsabilità posta in capo all’appellante, omettendo la valutazione dei c.d. obblighi di vigilanza comunque gravanti la P.A. ex art 2043 c.c. anche nelle fattispecie di strada privata con pubblico transito.
Si precisa difatti che il Comune disponente il pubblico transito su un’area di proprietà privata si assume l’obbligo di accertare la corretta manutenzione dell’area e dei relativi manufatti.
Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima.
Pertanto la Suprema Corte cassava con rinvio alla Corte d’Appello, la quale dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.”
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