Published On: 18 Marzo 2018Categories: Articoli, Diritto fallimentare, Elio Pino

Dichiarazione di fallimento: la notifica del ricorso a cura della cancelleria e a mezzo PEC

“In tema di fallimento, l’art. 15, comma 3, l. fall., stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. Tale norma detta in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società”.

È quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione sez VI con la sentenza n. 5080/2018.

La pronuncia in discorso ha preso avvio dalle doglianze di una Società a Responsabilità Limitata che ha adito il Tribunale di Tempio Pausania avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.

La società in discorso lamentava la violazione del diritto di difesa, avendo il cancelliere semplicemente notificato via PEC il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione, mentre le ordinarie notifiche ex art. 143 c.p.c. e 145 c.p.c. non erano andate a buon fine

Contro tale pronuncia presentava ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari la Società soccombente.

La suddetta Corte di Appello rigettava i motivi di gravame presentati.

Contro la sentenza di Appello la Società per Azioni presentava ricorso in Cassazione.

Con la pronuncia in discorso i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito quanto già chiaramente espresso dall’art. 15 cmoma 3 L. Fall., ossia che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati a cura della cancelleria, ed in prima battuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese.

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto si esegue di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del DPR n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Infine, quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale.

Nel caso di specie la notifica via PEC del ricorso e del decreto di convocazione è stata regolarmente effettuata ad una casella di posta elettronica certificata “attiva” ed il ricorso per Cassazione è stato perciò dichiarato inammissibile.

Dott. Elio Pino

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Dichiarazione di fallimento: la notifica del ricorso a cura della cancelleria e a mezzo PEC

“In tema di fallimento, l’art. 15, comma 3, l. fall., stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore. Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro delle imprese, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. Tale norma detta in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società”.

È quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione sez VI con la sentenza n. 5080/2018.

La pronuncia in discorso ha preso avvio dalle doglianze di una Società a Responsabilità Limitata che ha adito il Tribunale di Tempio Pausania avverso la sentenza dichiarativa del fallimento.

La società in discorso lamentava la violazione del diritto di difesa, avendo il cancelliere semplicemente notificato via PEC il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il relativo decreto di convocazione, mentre le ordinarie notifiche ex art. 143 c.p.c. e 145 c.p.c. non erano andate a buon fine

Contro tale pronuncia presentava ricorso alla Corte d’Appello di Cagliari la Società soccombente.

La suddetta Corte di Appello rigettava i motivi di gravame presentati.

Contro la sentenza di Appello la Società per Azioni presentava ricorso in Cassazione.

Con la pronuncia in discorso i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito quanto già chiaramente espresso dall’art. 15 cmoma 3 L. Fall., ossia che il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati a cura della cancelleria, ed in prima battuta, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese.

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto si esegue di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del DPR n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese.

Infine, quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale.

Nel caso di specie la notifica via PEC del ricorso e del decreto di convocazione è stata regolarmente effettuata ad una casella di posta elettronica certificata “attiva” ed il ricorso per Cassazione è stato perciò dichiarato inammissibile.

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