Deposito telematico, l'ammissibilità della rimessione in termini
Con ordinanza n. 15662 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sui presupposti per la concessione della rimessione in termini.
La Corte di Appello di Napoli ha, previo rigetto di istanza di rimessione in termini, dichiarato inammissibile l’opposizione ex art.5-ter della L. n. 89 del 2001, proposta da M.G. avverso il decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di equo indennizzo.
In particolare il Collegio ha ritenuto tardivo l’invio telematico dell’opposizione perché oggetto di rifiuto da parte della Cancelleria.
Quanto alla rimessione in termini, la Corte Napoletana argomenta che andava respinta non essendo scusabile la condotta del procuratore che aveva depositato l’opposizione nello stesso procedimento ritenuto definito anziché in un nuovo procedimento telematico, previa sua iscrizione a ruolo.
M.G. ricorre quindi in Cassazione lamentando l’erroneità del diniego della rimessione in termini sia perché nel redattore utilizzato per la predisposizione dell’atto, mancava una specifica opzione quanto all’opposizione in questione sia perché la terza PEC aveva dato esito positivo ai controlli automatici, sia infine in quanto il rifiuto dell’atto non può inficiare la tempestività dell’opposizione in correlazione alla data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
Gli Ermellini rilevano come il sistema informatico abbia permesso l’invio telematico dell’atto e la generazione delle ricevute ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito tenuto conto soprattutto dell’esito positivo dei controlli automatici contraddetto, solo trascorsi nove giorni e scaduti i termini, da una PEC di rifiuto dell’atto.
Il Collegio di secondo grado non ha considerato, da un lato, che l’atto era comunque giunto a conoscenza dell’ufficio, con raggiungimento dello scopo, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto a iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto; e che, d’altro lato, doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini a tali ultimi fini, non potendo ritenersi – come invece ritenuto dalla corte locale – imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici nove giorni dopo l’inoltro.
Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Deposito telematico, l'ammissibilità della rimessione in termini
Con ordinanza n. 15662 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sui presupposti per la concessione della rimessione in termini.
La Corte di Appello di Napoli ha, previo rigetto di istanza di rimessione in termini, dichiarato inammissibile l’opposizione ex art.5-ter della L. n. 89 del 2001, proposta da M.G. avverso il decreto dichiarativo di inammissibilità di istanza di ottenimento di equo indennizzo.
In particolare il Collegio ha ritenuto tardivo l’invio telematico dell’opposizione perché oggetto di rifiuto da parte della Cancelleria.
Quanto alla rimessione in termini, la Corte Napoletana argomenta che andava respinta non essendo scusabile la condotta del procuratore che aveva depositato l’opposizione nello stesso procedimento ritenuto definito anziché in un nuovo procedimento telematico, previa sua iscrizione a ruolo.
M.G. ricorre quindi in Cassazione lamentando l’erroneità del diniego della rimessione in termini sia perché nel redattore utilizzato per la predisposizione dell’atto, mancava una specifica opzione quanto all’opposizione in questione sia perché la terza PEC aveva dato esito positivo ai controlli automatici, sia infine in quanto il rifiuto dell’atto non può inficiare la tempestività dell’opposizione in correlazione alla data di generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
Gli Ermellini rilevano come il sistema informatico abbia permesso l’invio telematico dell’atto e la generazione delle ricevute ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito tenuto conto soprattutto dell’esito positivo dei controlli automatici contraddetto, solo trascorsi nove giorni e scaduti i termini, da una PEC di rifiuto dell’atto.
Il Collegio di secondo grado non ha considerato, da un lato, che l’atto era comunque giunto a conoscenza dell’ufficio, con raggiungimento dello scopo, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto a iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto; e che, d’altro lato, doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini a tali ultimi fini, non potendo ritenersi – come invece ritenuto dalla corte locale – imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici nove giorni dopo l’inoltro.
Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
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