Deposito telematico: è la ricevuta di avvenuta consegna che segna la data di deposito?
Con ordinanza n. 28982 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sul funzionamento del deposito telematico di atti.
La vicenda prende avvio da una richiesta giudiziale di protezione internazionale ed umanitaria che veniva rigettata in primo grado.
La Corte di Appello dell’Aquila riteneva tardivo l’appello in quanto il ricorso risultava depositato solo il 21.6.2016 ovverosia il trentunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata intervenuta il 21.5.2016. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la tempestività del ricorso giacché, essendo stato depositato con modalità telematiche, doveva considerarsi avvenuto nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna e quindi il 20.6.2016.
Secondo gli Ermellini il ricorso è fondato in quanto il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Cass. n. 17328 del 27/06/2019).
Gli Ermellini ricordano poi che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione“, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna“, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, (Legge di stabilità 2013; D.M. n. 44 del 2011, art. 13), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.
Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); la quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Deposito telematico: è la ricevuta di avvenuta consegna che segna la data di deposito?
Con ordinanza n. 28982 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sul funzionamento del deposito telematico di atti.
La vicenda prende avvio da una richiesta giudiziale di protezione internazionale ed umanitaria che veniva rigettata in primo grado.
La Corte di Appello dell’Aquila riteneva tardivo l’appello in quanto il ricorso risultava depositato solo il 21.6.2016 ovverosia il trentunesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata intervenuta il 21.5.2016. Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la tempestività del ricorso giacché, essendo stato depositato con modalità telematiche, doveva considerarsi avvenuto nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna e quindi il 20.6.2016.
Secondo gli Ermellini il ricorso è fondato in quanto il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Cass. n. 17328 del 27/06/2019).
Gli Ermellini ricordano poi che il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera invero quattro distinte PEC di ricevuta, in cui la prima, la “Ricevuta di accettazione“, attesta che l’invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda, invece, la cd. “Ricevuta di consegna“, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, (Legge di stabilità 2013; D.M. n. 44 del 2011, art. 13), il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva.
Le successive PEC, la terza e la quarta, attestano, rispettivamente, la terza: l’esito controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); la quarta PEC attesta poi l’esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.
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