Published On: 29 Marzo 2016Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Diritto civile, Ermelinda Strollo

Deposito a mezzo posta: necessaria la prova della data di spedizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5898 depositata il 24 marzo 2016, ha dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione poiché il ricorrente non aveva assolto all’onere di deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte.

Come noto, l’art. 134 delle disposizioni di attuazione c.p.c. consente il deposito del ricorso per cassazione o del controricorso e degli atti indicati all’art. 369 e 370 c.p.c. mediante l’invio per posta, in plico raccomandato. In tali casi il deposito si considera avvenuto alla data di spedizione del plico.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva appunto utilizzato tale modalità di deposito, tuttavia dagli atti del fascicolo risultava soltanto il momento di ricezione del piego da parte dell’ufficio del protocollo (in data successiva alla scadenza del termine) e non anche la data di spedizione della raccomandata.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione, senza neppure entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Avv. Ermelinda Strollo

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Deposito a mezzo posta: necessaria la prova della data di spedizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5898 depositata il 24 marzo 2016, ha dichiarato improcedibile un ricorso per cassazione poiché il ricorrente non aveva assolto all’onere di deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte.

Come noto, l’art. 134 delle disposizioni di attuazione c.p.c. consente il deposito del ricorso per cassazione o del controricorso e degli atti indicati all’art. 369 e 370 c.p.c. mediante l’invio per posta, in plico raccomandato. In tali casi il deposito si considera avvenuto alla data di spedizione del plico.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva appunto utilizzato tale modalità di deposito, tuttavia dagli atti del fascicolo risultava soltanto il momento di ricezione del piego da parte dell’ufficio del protocollo (in data successiva alla scadenza del termine) e non anche la data di spedizione della raccomandata.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione, senza neppure entrare nel merito delle censure sollevate dal ricorrente ha dichiarato il ricorso improcedibile.

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